Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5176 Procura alle liti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha reso esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco del 21 novembre 2007, ratificata in appello con decreto del 19 giugno 2008 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio e resa esecutiva con decreto del 20 aprile 2009 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto da C.A. con G.A. in (OMISSIS), nella parrocchia dei (OMISSIS).

Contro la sentenza della corte di merito G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato, il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè notificato presso il difensore revocato anzichè, ex art. 330 c.p.c., presso il nuovo difensore domiciliatario risultante dalla sentenza notificata.

Le parti hanno depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La memoria depositata dai nuovi difensori della ricorrente è nulla perchè nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (C. n. 7241/2010).

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e deduce che la sentenza impugnata ha escluso che si fosse verificata alcuna violazione inaccettabile del diritto di difesa della G., la quale, nelle tre fasi in cui si era svolto il procedimento ecclesiastico, aveva potuto tranquillamente: esporre le proprie tesi personalmente e per mezzo dei difensori, trovando argomentate risposte anche sulle questioni di rito e segnatamente nella ratifica in appello. Deduce che tali affermazioni astratte e generiche contrasterebbero con gli atti di causa, dai quali risulterebbe il diverso trattamento usato dal Tribunale nei confronti dell’attore e della convenuta.

Lamenta che aveva chiesto di provare l’evidente trattamento di favore nei confronti dell’attore; la mancata conoscenza da parte della convenuta del giorno fissato per la decisione: l’impossibilità, per la medesima, di poter rispondere alle obiezioni dell’Avversario e del Difensore del Vincolo.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, n. 2B, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce che la norma citata "prescrive che nei procedimenti davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano".

I fatti esposti dimostrerebbero l’evidente violazione da parte della Corte di Firenze del fondamentale principio di difesa garantito dal nostro ordinamento.

3.- Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione – e come tale insuscettibile di sanatoria per effetto della notifica del controricorso – è fondata. Infatti, la notifica (come nella concreta fattispecie) "della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione – in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, giacchè, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la prorogatio che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore" (Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 18/02/2008: fattispecie nella quale nella sentenza notificata era indicato il nome del nuovo difensore).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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