T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 549 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha presentato domanda documentata di partecipazione all’avviso pubblico indetto dalla Regione nell’ambito del regime di aiuti di importo limitato per un investimento complessivo di euro 500.000,00. Dopo una fase di contestazione con relativa opposizione endoprocedimentale del ricorrente (opposizione e documentazione) l’amministrazione escludeva l’istante per essere, l’istanza prodotta, irricevibile non essendo stato allegato l’atto costitutivo della società così come previsto dall’art. 11 n.15 lett. e) dell’avviso pubblico.

Si deduce quanto segue:

eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90.

Si sostiene che quella contestata dall’amministrazione può esser causa di irregolarità e non di irricevibilità e perciò sarebbe sanabile, come si evincerebbe dagli artt. 6, 10 e 10 bis l. cit., anche tramite integrazione documentale o chiarimenti di dati. Nella specie, inoltre, il documento mancante sarebbe stato indicato nella domanda e comunque le informazioni sarebbero desumibili dall’intera documentazione allegata alla domanda (cioè dal verbale di assemblea del 22/12/09 con allegato statuto e dalla visura camerale) che presuppongono la esistenza e costituzione della società.istante. Nella domanda poi sarebbero riportate le notizie relative ai soci attuali, cariche, poteri amministrativi e di rappresentanza. In ogni caso, assieme alle osservazioni successive alla contestazione della causa di esclusione, la ricorrente aveva allegato copia dell’atto costitutivo del 1983 con lo statuto originario. Del resto lo stesso responsabile del procedimento, in base all’art. 6 della legge n, 241/90 dovrebbe acquisire i documenti mancanti e gli artt. 10 e 10 bis autorizzano osservazioni e documenti, fermo restando che dagli altri documenti è possibile individuare gli atti depositati. Infine, l’atto impugnato sarebbe affetto da difetto di motivazione.

Si è costituita la Regione Basilicata che resiste e chiede il rigetto del gravame. Si è costituita pure S.B. che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza collegiale n.94 del 7/4/2011 è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del presente gravame.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

L’art. 11 comma 15 lettera e) dell’avviso pubblico "de quo" prevede l’obbligo dell’aspirante all’agevolazione di allegare alla domanda, a pena di irricevibilità della stessa, "copia conforme dell’atto costitutivo, dello statuto e visura camerale con elenco soci nel caso di società".

Trattasi di disposizione chiara e di inequivoco significato che il ricorrente però non ha rispettato dato che ha allegato all’istanza solo un verbale di assemblea straordinaria del 22/12/09 della società cui è allegato il nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle nuove norme del codice civile come novellate dal d. lgs. n.6/03 di riforma della disciplina delle società di capitali.

Risulta "per tabulas" la non riconducibilità del predetto verbale assembleare al tipo dell’atto costitutivo dato che, anche a prescindere dal "nomen iuris", quello contiene esclusivamente lo statuto sociale che, come è noto, ai sensi del vigente art. 2643 co.2 del codice civile (e del previgente art. 2745 c.c.), è solo uno (quello riportato al numero7: cioè le norme relative al funzionamento della società, incluse quelle sull’amministrazione e la rappresentanza) degli elementi in cui si articola il contenuto dell’atto costitutivo.

L’atto impugnato, adottato dopo l’acquisizione delle osservazioni e di nuovi documenti da parte del ricorrente dopo il preavviso ex art. 10 bis, ha pertanto fatto stretta applicazione della clausola dell’avviso pubblico, atteso chè all’amministrazione procedente è bastato verificare la mancata allegazione alla domanda dell’atto costitutivo per procedere alla declaratoria di irricevibilità della stessa.

Da questa premessa discendono alcune conseguenze. La principale è quella relativa all’inammissibilità (eccepita da S.B.) delle censure con cui, sul presupposto dell’avvenuta produzione, in allegato alla domanda, sia dello statuto vigente e sia della visura camerale contenenti, a detta del ricorrente, le informazioni relative alla società e alle vicende e modificazioni che l’hanno interessata, si ritiene che la sanzione dell’irricevibilità dell’istanza per carenza dell’atto costitutivo sia una sanzione grave e ingiusta.

Medesima sorte tocca alle dedotte violazioni e falsa applicazione degli articoli 6 punto b), 10 e 10 bis della legge n.241/90 dato che il tenore della clausola dell’avviso, come sopra riportata, precludeva la possibilità di regolarizzazione o integrazione della domanda e per questo avrebbe dovuto essere impugnata dal ricorrente (così come eccepito dall’amministrazione resistente) quale atto presupposto di quello impugnato che, per parte sua, costituisce solo mera applicazione della clausola in parola. In ogni caso, nel merito, va rilevato che, come osservato in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 1094; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 449) il rimedio della regolarizzazione postuma è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nel caso di specie), risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2009 n. 8386; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 n. 9649; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390).

Per le stesse ragioni di tutela della par condicio l’amministrazione neppure avrebbe potuto ammettere l’atto costitutivo del 28/3/03 trasmesso con le osservazioni -e quindi oltre i termini fissati per l’invio della domanda- a seguito della contestazione effettuata da Sviluppo Italia.

Infine, è infondata la censura di difetto di motivazione, dato che, in disparte il carattere vincolato dell’atto impugnato, lo stesso è comunque motivato in modo articolato ed esaustivo col richiamo dei presupposti fattuali e giuridici giustificativi dell’atto impugnato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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