Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 17-10-2011, n. 37373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale di Palermo impugna per cassazione lamentando vizi motivazionali, la sentenza indicata in epigrafe limitatamente al capo con il quale M.G. è stata assolta, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all’art. 582 c.p., come ascrittole in danno di B.M.C..

Il ricorso è fondato.

La pronuncia assolutoria – al di là dell’erronea formula adottata – si basa sul racconto di tale C., l’unico teste ritenuto credibile.

Afferma il Giudice a quo che il predetto ha riferito che la M. e la B. "si accapigliavano", "si picchiavano reciprocamente", per cui al giudicante "non viene consentito di stabilire l’esatta dinamica dei fatti o meglio chi avrebbe cominciato per prima, anche se l’atteggiamento della eventuale altra non è stato passivo, ma ha partecipato attivamente al fatto".

Puntuale e corretta l’obiezione mossa dall’organo ricorrente: il semplice dubbio esternato dal teste sull’individuazione di colei che avrebbe dato inizio alla contesa, non può assumere la caratteristica del dubbio sull’esistenza della causa di giustificazione, tale da determinare l’assoluzione (o meglio la non punibilità) dell’imputata.

Invero difficilmente è configurabile la esimente della legittima difesa nell’ipotesi di contesa o scontro tra due soggetti, allorchè i contendenti si siano lanciati alla reciproca aggressione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Erice per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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