T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 927 Demolizione di costruzioni abusive Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con i provvedimenti impugnati il comune di Formia ha ingiunto alle ricorrenti, proprietarie di un complesso immobiliare sito in località Castagneto Paradiso, rispettivamente la sospensione dei lavori e la demolizione delle seguenti opere, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio: a) manufatto già oggetto di sequestro penale in data 18 maggio 2004 avente forma irregolare e complessa e superficie di circa 250 mq.; b) manufatto in aderenza al muro di confine, avente dimensioni di circa ml. 4,20 * 4 e altezza al colmo di circa 2,05 e alla gronda di circa 2,65; c) "ampliamenti con intonaco ancora al grezzo di presunta realizzazione successiva all’anno 1998 dell’edificio multipiano adibito a civile abitazione dalla forma a C, presente nel rilievo del 1998 dalla forma a L’.

2. Con il ricorso principale le signore Z. hanno impugnato il provvedimento che ingiungeva loro la sospensione dei lavori deducendo: a) la violazione dell’articolo 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cioè la violazione della disposizione che, in pendenza dei termini per la proposizione di istanza di condono edilizio, dispone la sospensione ex lege dei procedimenti sanzionatori; b) che al momento dell’accertamento dei presunti abusi non era in corso aocuna attività edilizia.

Le ricorrenti chiedono altresì che sia accertata la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza a seguito del decorso del termine di efficacia di 45 giorni previsto dall’articolo 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Coi successivi motivi aggiunti le signore Z. hanno impugnato il provvedimento del 30 novembre 2004 con cui il comune ha ingiunto la demolizione delle opere nel presupposto della loro realizzazione senza titolo edilizio.

Le ricorrente deducono anche in questo caso la violazione della prescrizione che sospende i procedimenti sanzionatori in pendenza del termine (che sarebbe venuto a scadere il 10 dicembre 2004) per la presentazione della domanda di condono e rappresentano di aver presentato la domanda di condono con conseguente perdita di eficacia dell’atto impugnato.

3. Il comune di Formia si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 310 del 30 aprile 2005 la sezione accoglieva in parte la domanda di tutela cautelare.

5. Il ricorso principale è inammissibile per carenza d’interesse essendo stato notificato in epoca successiva alla scadenza del termine di efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori.

6. I motivi aggiunti sono invece improcedibili in quanto le ricorrenti:

o relativamente al manufatto di circa 250 mq. (il manufatto di cui alla lettera a) dell’atto impugnato) chiesto in data 26 aprile 2005 l’accertamento di conformità ex articolo 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

o relativamente al manufatto di cui alla lettera c) hanno chiesto il condono edilizio in data 9 dicembre 2004;

o relativamente infine al manufatto di cui alla lettera b) hanno dato attuazione all’atto impugnato procedendo alla demolizione.

In applicazione dei ben noti principi giurisprudenziali, la presentazione delle istanze di sanatoria per gli abusi di cui alle lettere a) e c) hanno reso inefficace in parte qua l’ingiunzione alla demolizione; l’avvenuta esecuzione dell’ingiunzione senza condizioni o riserve relativamente al manufatto di cui alla lettere b) implica invece acquiescenza.

7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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