Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5170 Coniugi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto, con motivazione semplificata, che:

nel 1994, C.B. adiva il Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Fabriano – chiedendo la condanna di M.M. a rimborsarle la somma di Euro 50.000,00 o quella ritenuta di giustizia, da lei erogata per il mantenimento del figlio delle parti C.C., dalla nascita del bambino, avvenuta il 7.08.1996, al giugno 2003, dopo il quale, con decreto (del 14.07.2003) pronunciato ex art. 148 c.c., il Presidente del medesimo Tribunale aveva imposto al M. di corrisponderle il contributo paterno di Euro 260,00 mensili;

– con sentenza n. 25 del 14.02.2007, l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda, compensando le spese processuali;

– con sentenza del 17.06-19.09.2009, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dalla C., condannava il M., che aveva resistito al gravame, a rimborsare all’appellante la somma di Euro 16.600,00, quale quota di mantenimento del figlio da lui dovuta relativamente al menzionato periodo, e compensava le spese di entrambi i gradi di merito;

– la Corte territoriale, premesso anche il richiamo a noti principi di diritto sul tema controverso, rilevava e riteneva:

a) che le prove emerse in primo grado dovevano essere valutate in modo parzialmente difforme da quello seguito dal Tribunale;

b) che in particolare da esse e segnatamente dal certificato di residenza del minore, dalla attendibile deposizione resa dalla teste P.N., sorella dello stesso e convivente con lui e con la madre, emergeva che nel periodo in discussione la C. aveva tenuto il figlio presso di sè, provveduto a tutte le sue esigenze, sostenuto da sola le spese ordinarie e straordinarie e solo saltuariamente lasciato il bambino presso i nonni paterni, mentre nel periodo successivo il M. aveva iniziato a versare il mantenimento per il figlio;

c) che la cura ed il mantenimento materni risultavano confermati dalle deposizioni rese dalle testi T. e B., rispettivamente sociologa ed assistente sociale della ASL di Fabriano, pur avendo le stesse confermato la vicinanza affettiva del padre al bambino;

d) che il M., gravato del relativo onere probatorio, non aveva adeguatamente dimostrato in riferimento al periodo anteriore all’introduzione del procedimento definito con il decreto presidenziale del 2003, l’esatto e completo adempimento del suo obbligo di mantenimento pro quota del figlio, a mezzo eventualmente di documentazione di riscontro;

e) che dall’istruttoria era emerso (testi A.A.M., nonna paterna, P.N., T.) che solo a volte il bambino veniva lasciato dai nonni paterni, i quali in tali occasioni provvedevano alle sue esigenze;

f) che essendo l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi sufficienti ad adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, subordinato e sussidiario rispetto all’obbligazione primaria dei genitori ed essendo nella specie il M. economicamente in grado di provvedere al figlio, lo stesso andava condannato a rimborsare alla C., le spese di mantenimento del minore nei limiti della quota a suo carico;

g) che l’entità del rimborso per il periodo di 83 mesi in discussione, andava determinata in via equitativa, facendo ricorso al notorio, considerando inoltre la quantificazione del contributo attuata con il menzionato decreto presidenziale e le minori esigenze del bambino nei primi anni di vita, e così conclusivamente assumendo l’importo di Euro 200,00 mensili;

– contro questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 3-8.11.2009 alla C., che non ha svolto attività difensiva;

– a sostegno del ricorso il M. denunzia "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". censura le argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale, sostenendone la contraddittorietà in relazione all’accertamento che la C. aveva provveduto alle cure ed alle spese per il figlio non in via esclusiva, come da lei dedotto, ma in via meramente sussidiaria rispetto ai nonni paterni, con cui il minore conviveva;

– il ricorso è inammissibile, in quanto si sostanzia in rilievi critici generici e non aderenti alle ragioni poste dai giudici di merito a fondamento dell’avversata pronuncia, dalle quali emerge congruamente chiarito che i nonni paterni avevano solo occasionalmente ospitato il nipote e provveduto alle sue esigenze, quindi non estinto in via sostitutiva l’obbligo di mantenimento prò quota a carico del M., e ciò alla luce delle risultanze processuali che evidenziavano coabitazione e convivenza del bambino con la madre e non con loro ed il dimostrato prevalente accudimento ed assunzione di oneri di mantenimento da parte della stessa nel periodo in discussione;

– non deve pronunziarsi sulle spese del giudizio di legittimità, attesi l’esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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