Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5169 Effetti del fallimento per i creditori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il fallimento della s.p.a. Interscambi convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la s.p.a. Credito Italiano e la s.p.a. Credit Leasing (ora s.p.a. LOCAI) chiedendo la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, degli atti con cui la fallita società aveva costituito in pegno titoli "Enel 90/98", per un importo di L. 1.500.000.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla s.p.a.

Aerotaxi Sagittair nei confronti della Credit Leasing, in dipendenza di alcuni contratti di leasing. Con una seconda citazione del 12 ottobre 1996, il fallimento della s.p.a. Interscambi citò in giudizio le medesime società per sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, o in via gradata ai sensi dell’art. 2384 big c.c., degli atti di costituzione di pegno sopra ricordati.

2. Il Tribunale di Napoli dichiarò l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, dei pegni su titoli costituiti dalla fallita a garanzia delle obbligazioni della s.p.a. Aerotaxi e la Corte di Napoli rigettò il gravame proposto dalla parte soccombente, che propose ricorso per cassazione.

3. Con sentenza 8 luglio 2005 n. 14376, questa corte accolse il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione della L. Fall., art. 64 e art. 2901 cod. civ., lamentando l’erronea esclusione dell’applicabilità alla revocatoria fallimentare della presunzione di onerosità prevista dall’art. 2901 cod. civ., e cassò la sentenza impugnata enunciando il principio di diritto che "la presunzione di onerosità prevista per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901 cod. civ., comma 2 – secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito – si applica anche alla revocatoria fallimentare". Nella motivazione della sentenza era precisato che la prospettiva rilevante è quella della sfera patrimoniale di colui che eroga la garanzia, ed è logico che rispetto a essa sia apprezzata la gratuità o l’onerosità dell’atto.

4. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 5 ottobre 2010, ha respinto le domande del fallimento, che ha condannato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data del pagamento, e ha compensato le spese di tutti i gradi del giudizio.

5. Per la cassazione della sentenza, notificata il 4 novembre 2010, ricorre il fallimento con atto notificato il 3 gennaio 2011 per cinque motivi.

Resiste Unicredit Leasing s.p.a. – nuova denominazione della Locat s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione dell’Unitcredit Global Leasing s.p.a. – con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c.. Si sostiene che, non avendo la Corte di cassazione, con la precedente sentenza 8 luglio 2005 n. 14376, deciso nel merito, ma rinviato al giudice di merito per la decisione, la corte territoriale, quale giudice di rinvio, non poteva sottrarsi agli accertamenti di fatto richiesti a seguito della pronuncia di legittimità, e dunque non poteva negare ingresso alla prova testimoniale volta a dimostrare che la società Interscambi non aveva ricevuto corrispettivi per la garanzia prestata.

7. Il motivo è infondato. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale doveva pronunciarsi sulle domande proposte dalla curatela, ivi compresa quella di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, degli atti con cui la fallita società aveva costituito il pegno di titoli, applicando il principio di diritto espressamente enunciato dalla Corte di cassazione, e dunque valutando la gratuità dell’atto con il criterio indicato dall’art. 2901 cpv. c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito. Il giudice di rinvio era pertanto vincolato a porsi nella prospettiva del creditore garantito, e l’apprezzamento di merito a lui demandato concerneva la gratuità o l’onerosità dell’atto rispetto esclusivamente alla posizione del creditore, e non già rispetto alla società – allora in bonis – che costituiva il pegno, come a torto si pretende con il ricorso. A quel criterio, indicato chiaramente dalla sentenza di rinvio, si è correttamente astenuto il giudice di merito, e la decisione sul punto è immune da censure.

8. Con il secondo motivo si censura per vizi di motivazione l’affermazione della corte territoriale che non è gratuita la garanzia prestata a favore di un terzo, senza corrispettivo, in cambio dell’utilità connessa all’appartenenza al medesimo gruppo.

Il motivo è inammissibile. La questione della gratuità o onerosità della garanzia prestata dalla società, poi fallita, a favore di un terzo non poteva essere valutata sul metro dell’esistenza di un corrispettivo per la società medesima, per le ragioni già ricordate a proposito del primo motivo.

9. Il terzo motivo verte sul tema dell’estraneità dei pegni all’oggetto sociale. S’insiste sul fatto che nei pegni non fu indicato alcun corrispettivo per Interscambi: questa era controllata da altra società, come la stessa beneficiaria della garanzia, e non invece una controllante che prestasse la garanzia, per un proprio interesse, alle società facenti parte del gruppo.

Con il quarto motivo si censura, ancora nella prospettiva dell’estraneità dell’atto all’oggetto sociale, la ricostruzione in fatto dell’impugnata sentenza, secondo la quale Interscambi avrebbe acquistato titoli per incarico di Aerotaxi Sagittair, e per incarico della medesima società li avrebbe dati in pegno, e si sostiene che il supposto mandato ricevuto dalla società in bonis dovesse essere provato dalla LOCAT per iscritto.

10. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo affetti dal medesimo vizio. Essi postulano che l’asserita estraneità all’oggetto sociale dell’atto di costituzione di pegno a favore di terzi, da parte della società in bonis, comporterebbe per ciò stesso la nullità o quanto meno l’inefficacia del pegno, ma l’assunto è del tutto erroneo. A norma dell’art. 2384 bis c.c. (nel testo vigente all’epoca dei fatti), l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. La tesi difensiva che è al fondamento dei motivi dei motivi in esame non poteva essere pertanto sostenuta, nello stesso giudizio di merito, e per conseguenza non può essere riproposta nel presente giudizio di legittimità, senza quanto meno l’allegazione della mala fede (vale a dire, quanto meno, della conoscenza dell’estraneità dell’atto all’oggetto sociale di Interscambi) della Credit Leasing al tempo della costituzione del pegno. Di tale allegazione non v’è traccia nella sentenza impugnata, e neppure nella precedente sentenza di questa corte, sicchè i motivi sono inammissibili.

11. Con l’ultimo motivo si censura la condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma in restituzione. Si sostiene che nelle procedure concorsuali non è configurabile la mora debendi, e che a norma della L. Fall., art. 55, non sono dovuti gli interessi moratori neppure per i crediti ammessi in prededuzione, relativamente al tempo intercorrente tra l’accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento del credito ricevuto dal fallimento e oggetto del rimborso.

12. Il motivo è infondato, e le ragioni di ciò sono già indicate nello stesso precedente di questa corte che la curatela ritiene di poter invocare a proprio vantaggio. In essa si precisa, infatti, che il principio invocato dalla curatela non può essere automaticamente trasfuso nella situazione in cui la procedura concorsuale risponde direttamente delle obbligazioni a essa inerenti, come debiti di massa, contratti nello svolgimento della procedura e in considerazione delle esigenze della procedura medesima, con la conseguenza che per questi crediti il trattamento del credito principale si estende agli accessori. Nella specie il credito da ripetizione nasce dalla decisione della curatela fallimentare di porre in esecuzione una sentenza esecutiva, poi annullata, e gli interessi sono dovuti dalla massa.

13. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la compensazione delle spese dei diversi gradi di giudizio. Si sostiene che il fallimento Interscambi aveva agito in giudizio reclamando la restituzione di somme che non erano sue, e che perciò era interamente soccombente.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha esercitato un potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 92 c.p.c., dandone la motivazione, sicchè non può la corte di legittimità sindacare il valore preminente, che a quel motivo è stato accordato, rispetto alla soccombenza pur totale della parte attrice.

14. In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Le spese del presente giudizio sono a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza è prevalente, e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il Fallimento Interscambi s.p.a. al pagamento delle spese procedurali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

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