T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 919 Demolizione di costruzioni abusive Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato l’8 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 23, il sig. R.C. – titolare di concessione demaniale marittima per tenere in Minturno, località Lungomare di Scauri, uno stabilimento balneare denominato "L.O." con accessori e pertinenze" – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Minturno ha ordinato la demolizione delle opere abusive descritte nel verbale di sopralluogo trasmesso dal Servizio Demanio con prot. 26979 del 6.12.2010, consistenti in:

– corpo di fabbrica realizzato in muratura su base pavimentata e non in legno come contemplato nel titolo concessorio;

– locale deposito altezza mt 1,70 per una superficie totale di mq 200 circa, per il ricovero di attrezzature da spiaggia completamente delimitato da struttura in muratura;

– piattaforme in cemento sopra le quali sono state posizionate le cabine in materiale prefabbricato;

– muretti di contenimento del camminamento che costeggia le piattaforme;

– discesa per disabili realizzata in cemento e pavimentata.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Eccesso di potere. Violazione di legge. Omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90. Indeterminatezza delle opere da eseguire e/o omessa indicazione delle opere abusive.

Il decreto impugnato è illegittimo perché non contiene la descrizione delle opere abusive ma rimanda a un allegato decreto di citazione in giudizio del 30.6.2010 emesso dalla Procura della Repubblica che il ricorrente non ha mai ricevuto.

Inoltre non è stato preceduto dalla comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento.

Infine, alcune opere sono state oggetto di istanza di regolarizzazione inoltrata alla Capitaneria di Porto in data 10.7.1995.

II) Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 35 del DPR 380/01.

L’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla diffida a demolire di cui all’art. 35 DPR 380/01.

3) Con ordinanza n. 161 del 24 marzo 2011, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare limitatamente alle cabine e ai WC.

4) Con atto depositato in data 9 settembre 2011, si è costituito in giudizio il Comune di Minturno deducendo l’infondatezza del ricorso.

5) Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) Va respinta la censura di violazione dell’art. 7 L. 241/90, posto che è principio consolidato in giurisprudenza che l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dalla notificazione dell’avvio del procedimento trattandosi di atto dovuto e vincolato ex artt. 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e 45 L.R. n. 16/2008 (ex multis TAR Liguria sez. I, 8 giugno 2011, n. 919).

8) Per le medesime ragioni è infondata anche la censura di violazione dell’art. 35 DPR 380/01.

9) Inoltre, a seguito della costituzione del Comune di Minturno e della produzione documentale dallo stesso prodotta, il Collegio ha potuto rilevare anche l’infondatezza della censura di omessa allegazione del decreto di citazione in giudizio del 30.6.2010 emesso dalla Procura della Repubblica.

Infatti, il Comune ha depositato copia del suddetto decreto notificato al ricorrente a mezzo servizio postale in data 21 settembre 2010.

Infine, dall’ampia e dettagliata descrizione delle opere abusive con rappresentazione fotografica prodotta dal Comune, si evince che anche le cabine e i wc, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risultano assistiti da regolare titolo edilizio e, pertanto, il provvedimento impugnato nella sua interezza è immune dalle dedotte censure.

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

11) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 210/11, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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