Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G., portatore di sei effetti cambiali da lire 2.500.000 ciascuno, emessi il 28 dicembre 1985, non pagati alla scadenza del 28 dicembre 1986 e non protestati, chiese ed ottenne dal Pretore di Santa Teresa di Riva, il 17 giugno 1996, decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di R.F., in favore del quale gli effetti erano stati emessi, e che a sua volta li aveva girati in bianco. Propose opposizione il R., deducendo l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 66 legge cambiaria, in subordine la sua infondatezza giacchè la promessa di vendita in vista della quale era avvenuta l’emissione dei titoli era stata successivamente risoluta.

Il Tribunale di Messina accolse l’opposizione e revocò quindi il decreto opposto.

L’appello proposto dal G. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Messina, la quale ha confermato l’inammissibilità, ai sensi dell’art.66 legge cambiaria, dell’azione causale che l’appellante ha dichiarato più volte di voler esercitare, giacchè egli non aveva fatto elevare tempestivamente il protesto – precludendo in tal modo al girante R. di esercitare a sua volta l’azione cambiaria nei confronti dell’emittente delle cambiali – ed aveva inoltre lasciato maturare il termine triennale di prescrizione dell’azione cambiaria.

Avverso tale sentenza, resa pubblica il 29 febbraio 2008, il G. ha, con atto notificato in data 8 aprile 2009, proposto ricorso a questa Corte affidato a due motivi. L’intimato R. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la ritenuta applicabilità nella specie del disposto dell’art. 66 legge cambiaria, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 60, 66 e 94 di tale legge e dell’art. 1988 cod. civ.. Sostiene che le condizioni previste dall’art. 66 per l’esercizio dell’azione causale non operano nella specie, non essendo riconducibile ad alcuna delle azioni cambiarie "tipiche" l’ordinaria azione causale da lui esercitata con il ricorso monitorio dopo oltre nove anni dalla scadenza dei titoli cambiali; azione nell’ambito della quale i titoli stessi, ormai privi della loro efficacia cartolare per l’intervenuta (pacifica) prescrizione delle azioni cambiarie, erano stati allegati al ricorso monitorio solo come prova scritta della promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ..

2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della condanna alle spese nei suoi confronti, attesa la fondatezza della sua domanda.

3. Il ricorso è privo di fondamento. La tesi, prospettata dal ricorrente, secondo la quale l’azione da lui instaurata non sarebbe regolata dalle disposizioni dettate dall’art. 66 della legge cambiaria non merita condivisione. L’art. 66 si riferisce per l’appunto all’azione ordinaria – distinta da quelle tipiche previste dalla legge cambiaria – fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo, azione nella quale è implicito l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. (cfr. ex multis Cass.n. 1058/2001; n. 493/1981). Per esercitare tale azione "causale", il giratario della cambiale ha, in base all’art. 66, comma 3, l’onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l’esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore; onere il cui mancato adempimento – come nel caso qui ricorrente in cui il giratatario abbia, per propria inattività, lasciato prescrivere l’azione cambiaria spettante al girante/primo prenditore contro l’emittente – comporta l’inammissibilità dell’azione causale (in tal senso, ex multis, Cass. n. 8002/1990; n. 8330/1994; n. 1640/1998; n. 14684/2003; n. 16816/2010; n. 15681/2011). L’art. 66 infatti non si limita a disporre che il portatore della cambiale offra in restituzione il titolo al proprio debitore onde evitare che questi sia esposto al rischio di un duplice pagamento, ma gli prescrive anche di adempiere alle formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possono competergli. Ciò che, nella specie, il ricorrente non ha fatto. La sentenza impugnata si è uniformata a tale consolidato orientamento – cui il Collegio intende dare continuità – e si sottrae dunque alla critica infondata esposta dal ricorrente nel primo motivo. Il rigetto del ricorso (assorbito il secondo motivo, privo di autonoma ratio) ne deriva di necessità, senza provvedere sulle spese di questo giudizio in di ferito di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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