Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 3088 del 2006 deposito del 25 gennaio 2006 APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA Richiesta GIUDIZIO IMMEDIATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, nel procedimento a carico di S. B. per il reato di omicidio colposo, dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulla richiesta di applicazione della pena, avanzata dall’ imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Gorizia per la stessa data in cui era stato fissato tale giudizio.

2. Il Tribunale, a sua volta, declinava la competenza e sollevava conflitto davanti alla Corte di cassazione. Rilevava che l’interpretazione sistematica delle norme che regolano la trasformazione del giudizio immediato in uno dei riti alternativi privilegia la competenza funzionale del Gip, il quale si spoglia del procedimento solo una volta decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui all’articolo 458 comma 1 c.p.p., previsto per la scelta del rito alternativo da parte dell’imputato.

3. La Prima Sezione di questa Corte, con ordinanza del 19 ottobre 2005, dinanzi al contrasto giurisprudenziale sulla competenza del giudice delle indagini preliminari o del giudice del dibattimento ad emettere la sentenza di applicazione di pena, ne devolveva la soluzione alle Su, osservando che la questione, sollevata ormai numerose volte, sia in sede di conflitto che in altri casi, non era stata affrontata dalle Su del 25 gennaio 2005 per l’inammissibilità di quel ricorso.

4. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Su per l’odierna udienza.

Considerato in diritto

1. Come si è accennato in narrativa, tanto il giudice per le indagini preliminari quanto il Tribunale di Gorizia, dinanzi alla richiesta di applicazione della pena, ritualmente avanzata da S. B. a seguito di notifica di decreto di giudizio immediato per il reato di omicidio colposo, si sono dichiarati privi del potere di decidere. Il giudice per le indagini preliminari, da un canto, ha osservato che le Su di questa Corte, con sentenza 3/2005, avevano riconosciuto la competenza del giudice del dibattimento. A sua volta, il Tribunale di Gorizia ha sostenuto che le Su si erano invece limitate a sottolineare che la competenza in questione aveva natura funzionale, senza indicare poi quale fosse l’autorità funzionalmente competente, e ha aggiunto che l’ interpretazione sistematica e teleologica degli articoli 446, 456, 457 e 458 c.p.p. indicava nel giudice delle indagini preliminare quello funzionalmente competente a provvedere. Lo stesso Tribunale ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Cassazione per la soluzione del conflitto negativo di competenza cosi rilevato.

2. Il problema è dunque quello di stabilire se sulla richiesta di applicazione della pena, a norma dell’articolo 444 c.p.p., ritualmente proposta dopo la notificazione del giudizio immediato, sia competente a decidere il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento introdotto con giudizio immediato. Questione questa che, come giustamente ha osservato dal Tribunale di Gorizia, sebbene fosse stata già portata all’esame delle Su non è stata ancora risolta per l’inammissibilità del ricorso allora all’esame della Cassazione. La quale, nella sentenza 3/2005, mantenendosi strettamente nell’ambito delle affermazioni funzionali al dispositivo, ha solo detto che la competenza di cui si controverte ha carattere funzionale, «essendo connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo», e che una decisione pronunziata da un giudice privo di competenza funzionale ad adottarla è viziata da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di ricorso in Cassazione, ai sensi degli articoli 178 comma 1, lettera a), e 179 comma 1 c.p.p..

3. Il contrasto è insorto tra autorità legittimate a sollevare conflitto e ha ad oggetto la definizione della sfera di competenza funzionale reciproca, dinanzi alla richiesta di applicazione della pena. Occorre al riguardo precisare, correggendo un?opinione manifestatasi in occasioni analoghe, tanto diffusa quanto irriflessa (ma già ritenuta errata da Sezione prima, 20 novembre 2000, confl. in proc. Toscano), che nella specie non si verte in un ?conflitto in caso analogo?, ma si è proprio nella situazione prevista dall’articolo 28 comma 1 lettera b) del codice di rito, poiché due giudici ordinari, in relazione ad una domanda di patteggiamento, contemporaneamente hanno ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Con la conseguenza che, benché il contrasto sia tra il giudice dell’udienza preliminare e quello del dibattimento, non è applicabile la regola, contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell’indicato articolo 28, di prevalenza del dictum del giudice del dibattimento su quello dell’udienza preliminare (regola la cui efficacia, come già si ricava dalla sua stessa collocazione, è limitata ai ?casi analoghi? e non comprende la rivendicazione o l’abdicazione della competenza a decidere) e- che il conflitto, dunque ammissibile, va composto ricostruendo il disegno normativo delle attribuzioni dei soggetti contendenti.

4. A tale problema le Su danno soluzione individuando nel giudice delle indagini preliminari l’autorità competente a decidere sulla richiesta di applicazione della pena, ritualmente presentata a seguito dell’emanazione del decreto che dispone il giudizio abbreviato.

5. Va tuttavia osservato che, fino alla legge 479/99, il giudice di legittimità formulava, per contro, univocamente una risposta favorevole alla competenza del giudice del dibattimento. l’indirizzo, iniziato con Sezione terza, 3865/90, ric. Nicolosi, rv185584, traeva argomento risolutivo dal fatto che il giudice per le indagini preliminari, con l’emanare il decreto di giudizio immediato, aveva determinato il passaggio di fase del procedimento, sicché il principio generale di divieto di regressione imponeva di riconoscere nel giudice del dibattimento quello competente a pronunziarsi sulla richiesta di applicazione della pena proposta successivamente alla notifica del decreto. E a riprova della conclusione stava del resto il fatto che una sorta di ultrattività della competenza del giudice per le indagini preliminari era espressamente prevista solo per il giudizio abbreviato, laddove nulla era stabilito per il patteggiamento, soggetto dunque alle regole generali. In questa linea era stato ulteriormente osservato che il decreto di giudizio immediato costituiva, a ben vedere, vero e proprio atto di investitura del giudice del dibattimento, il quale a seguito di tale provvedimento rivestiva il ruolo di giudice naturale anche per ogni richiesta di patteggiamento successiva al decreto (Sezione terza, 1345/91, ric. Nicolosi). Ne derivava che era viziata e annullabile, perché appunto affetta da incompetenza funzionale, una sentenza di applicazione della pena pronunziata dal giudice delle indagini preliminari nell’udienza dedicata alla decisione di un giudizio abbreviato, disposto dopo l’emanazione del decreto di giudizio immediato ai sensi dell’articolo 458 c.p.p.. E ciò perché, si ribadiva, questo decreto individua nel giudice del dibattimento il giudice naturale ed esclusivo del patteggiamento. Insomma, una volta scelto il rito abbreviato, veniva meno la facoltà di accedere al patteggiamento, perché altrimenti vi sarebbe stata un?indebita regressione del procedimento con surrettizia spoliazione della cognizione del giudice del dibattimento (Sezione prima, 1766/91, ric. Pm in proc. Santoro, Rv. 187503). Principio che era ritenuto valido anche nella situazione opposta: quella cioè in cui l’imputato avesse chiesto sin dall’inizio l’applicazione della pena al giudice del dibattimento e dinanzi al diniego avesse poi domandato il rito abbreviato: con una simile richiesta si pretendeva una regressione del procedimento davanti al giudice delle indagini preliminari, contraria ai principi generali (Sezione sesta, 476/91, ric. Forte, Rv. 188943).

6. Ancora nelle due pronunzie successive alla legge 479/99, favorevoli all’orientamento in esame (che poi sono le decisioni per cui il contrasto di giurisprudenza può dirsi attuale), gli argomenti sottesi e impliciti alla soluzione prescelta restano pur sempre quelli dell’avvenuto passaggio di fase ad opera del decreto di cui all’articolo 455 c.p.p. e della conseguente individuazione del giudice naturale dell’applicazione della pena in quello del dibattimento, effetti su cui la legge citata- si afferma- non ha avuto alcuna incidenza. A tanto Sezione prima 6238/00, confl. comp. in proc. Amato, Rv. 218177, aggiunge l’osservazione per cui per cui solo il giudice del dibattimento che siede in udienza è in grado di pronunziarsi immediatamente sul patteggiamento come vuole l’articolo 448 del codice di rito. A sua volta Sezione prima 8924/00, confl. comp. in proc. Toscano Rv. 8924, osserva che la nuova formulazione dell’articolo 448 mostra in maniera chiarissima che il giudice deputato a decidere sul patteggiamento, una volta disposto il giudizio immediato, non può che essere il giudice del dibattimento altrimenti chiamato a celebrare il giudizio immediato, essendosi esaurita la fase delle indagini preliminari e non essendovi né udienza preliminare né giudizio direttissimo.

7. Va subito notato come le sentenze da ultimo ricordate sottovalutino le innovazioni della legge 479 in tema di richiesta di applicazione della pena. Esse, in particolare, non colgono che il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 446 c.p.p. si pone come elemento essenziale per una interpretazione sistematica diretta allo scioglimento del problema del giudice competente a decidere, problema che invece continuano ad affrontare con un implicito, ma oramai inadeguato, richiamo ai soli principi generali. Ora, il nuovo testo dell’articolo 446 prevede espressamente che la domanda di Patteggiamento, a seguito di decreto di giudizio immediato, deve essere formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458 comma 1. Parifica i requisiti della richiesta di Patteggiamento alle forme e ai termini già propri ed esclusivi della domanda di giudizio abbreviato, cosi naturalmente operando anche una parificazione della ratio della previsione del termine di decadenza imposto per la presentazione della istanza di giudizio abbreviato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Ma se uno spazio temporale entro cui presentare a pena di decadenza la domanda di giudizio abbreviato era stato predisposto allo scopo di dare al giudice dell’udienza preliminare la possibilità di celebrare tale giudizio, senza intanto dover inviare gli atti dal giudice del dibattimento, la sua estensione alla domanda di patteggiamento non può che intendersi essere stata operata allo stesso fine, per pronunziarsi sull’applicazione della pena. Talché la previsione che la richiesta di applicazione della pena debba essere formulata entro il termine perentorio stabilito dall’articolo 458 comma 1 al giudice delle indagini preliminari comporta che lo stesso giudice è competente a decidere su tale richiesta. Il quale giudice pertanto, se riconosce la ritualità dell’istanza (ivi compresa la delibazione positiva intorno alla natura della proposta, se cioè sia effettivamente identificabile in una domanda irrevocabile di patteggiamento), non procederà alla trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 457 c.p.p., ma fisserà l’udienza, allo stesso modo di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 458 c.p.p..

8. A questa conclusione sono d’altra parte pervenute le più recenti pronunzie del giudice di legittimità, che hanno anche superato le apparenti difficoltà derivanti dalle argomentazioni poste a sostegno della tesi contraria (cfr. Sezione prima, 15045/01, confl. comp. in proc. Criscuolo, Rv. 218296; 15721/01, confl. comp. in proc. Borriello, Rv. 218758; 1641/02, confl. comp. in proc. Navigante Rv. 221423; 2 febbraio 2005 confl. comp. in proc. Jovanovie). In particolare, continuando l’esame del problema sotto il profilo sistematico, è vero che l’articolo 448 c.p.p. indica nel giudice del giudizio immediato il giudice competente a decidere immediatamente sul patteggiamento, ma il coordinamento tra questa disposizione e l’articolo 446 fa palese che la prima si riferisce alla sola ipotesi di rinnovazione della richiesta a seguito del rigetto della applicazione della pena ad opera del giudice delle indagini preliminari, a parte i casi patologici di istanze tardive o nuove. Inoltre, quanto alla tempestività della decisione (l’esigenza, si ricorderà, era stata evocata per sostenere che solo il giudice del dibattimento potrebbe soddisfarla) va invece osservato che il giudice del dibattimento non può pronunziarsi prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di notificazione del decreto che dispone il giudizio abbreviato, mentre il giudice per le indagini preliminari può decidere prima che spiri questo termine, non appena pervenga la richiesta di applicazione della pena.

9. Sotto il profilo dell’armonia con i principi della materia, resta da dire che criterio generale attributivo di competenza è quello per cui, in mancanza di diversa indicazione espressa da parte del legislatore, si individua nel giudice che procede l’autorità competente. Ora il fatto che il decreto che dispone il giudizio immediato debba contenere l’indicazione della facoltà di poter presentare la richieste di applicazione della pena alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari, in un termine durante il quale lo stesso giudice ha la disponibilità del fascicolo (arg. ex articoli 454 comma 2, 456 comma 2, 457 e 458 comma 1 c.p.p.), fa certi che, pur essendo stato emanato il decreto di giudizio immediato, nel periodo in cui può ritualmente essere presentata la richiesta di applicazione della pena, il giudice che procede (e che ad esempio potrebbe conoscere di richieste cautelari) è appunto il giudice delle indagini preliminari. Derivandone allora che nel giudizio del giudice delle indagini preliminari sulla richiesta di applicazione della pena, a seguito di emanazione del decreto di giudizio immediato, non si può più vedere una regressione del procedimento ad una fase precedente, ma se si vuole un?ultrattività delle funzioni, simile a quella già detta la celebrazione del giudizio abbreviato nella stessa situazione. Appare poi soltanto apodittico richiamarsi al principio del giudice naturale precostituito ?per legge, giacché sostenere quale premessa che il decreto che dispone il giudizio immediato vale anche per l’applicazione della pena come atto di investitura del giudice del dibattimento significa dare per dimostrato proprio il quid demostrandum. E ciò quando a simile individuazione si infrange contro gli argomenti sistematici già riferiti. d’altro canto non può certo dirsi violato l’articolo 25 della Costituzione sotto il profilo della riserva di legge nell’individuazione, perché è solo una questione di tecnica legislativa quella di fondare espressamente o in maniera implicita la competenza del giudice delle indagini preliminari.

10. d’altronde in tema di giudizio immediato vige un altro principio generale: quello che la scelta di questo rito da parte del Pm, in linea col principio costituzionale di parità delle armi, non pregiudichi in alcun modo la posizione processuale dell’imputato anche e soprattutto con riguardo alla fruibilità dei riti alternativi (cfr. Sezione sesta, 2 ottobre n. 930, ric. Palazzoni ed altro) . Ora la tesi originariamente adottata in sede di legittimità (in presenza peraltro di una situazione normativa diversa dall’attuale) sembrava invece limitare le scelte dell’imputato ragione dell’iniziativa del Pm. Se infatti, come si è visto essere stato ritenuto, il decreto e dispone il giudizio immediato inibisce la possibilità, altrimenti consentita, di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato al mancato accoglimento della domanda di patteggiamento, si deve concludere che l’iniziativa del Pm ha avuto un elusivo. Ma, concentrando nel giudice delle indagini preliminari la possibilità di celebrare i riti alternativi, questa disarmonia non si verifica perché si scansa (e per premessa stipulativa) quella regressione, ad evitare la quale si era giunti alla conclusione indesiderata. In tal modo, correttamente Sezione prima 9243/03, confl. comp. in proc. Chakara, Rv. 224384, dopo aver affermato la competenza del giudice delle indagini preliminari a conoscere della richiesta di patteggiamento, ha concluso che non vi è alcuna preclusione a che l’imputato, dopo aver richiesto il patteggiamento, domandi in via subordinata il rito abbreviato: l’uso da parte del legislatore nell’articolo 456 comma 2 c.p.p. della disgiunzione ?ovvero? individua solo l’obbligo di opzione e non l’incompatibilità tra i due riti.

10. Corrisponde infine pienamente all’intento di semplificazione perseguito dal legislatore del 1999 la concentrazione nel giudice delle indagini preliminari della celebrazione di ogni rito alternativo, in armonia col principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gorizia cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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