Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 18-10-2011, n. 37740 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 15 dicembre 2010 e depositata il 24 dicembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dall’ergastolano, sottoposto al regime differenziato, E.A. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, 15 ottobre 2010, di trattenimento della lettera inviata dal reclamante al figlio G., neodiplomato all’Istituto nautico con conseguimento dell’"attestato di capitano di lungo corso" motivando, previa illustrazione del profilo criminale del mittente: infondata è la censura del reclamante per la omessa comunicazione del provvedimento;

è, invero, sufficiente che il detenuto sia informato del trattenimento della corrispondenza; tanto gli consentente di presentare reclamo; il diritto di difesa è assicurato, mediante l’accesso del difensore agli atti del procedimento e, pertanto, anche al provvedimento; nel merito il contenuto della lettera, in relazione ai consigli circa le "scelte di vita futura del figlio (..) concernenti in particolare la carriera di capitano di lungo corso", appare celare "messaggi in codice dal significato sconosciuto, ma probabilmente concernente le dinamiche interne ed esterne dell’organizzazione criminale di appartenenza"; pertanto ricorrono esigenze di prevenzione dei reati e ragioni di sicurezza e di orine dell’Istituto che giustificano il trattenimento della lettera.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Federico, mediante atto recante la data del 24 gennaio 2011, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore dichiara di denunziare ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione all’art. 18-ter Ord. Pen. e, previa ampia digressione circa la novella dell’8 aprile 2004, censura la omessa comunicazione all’interessato del decreto reclamato, deducendo: la intervenuta "completa giurisdizionalizzazione" del procedimento in materia di corrispondenza dei detenuti comporta il riconoscimento del diritto soggettivo a comunicare epistolarmente, con possibilità di restrizione solo nei casi previsti della legge, per le finalità contemplate dalla norma, e con il controllo del giudice; i provvedimenti restrittivi e di controllo giurisdizionale devono essere motivati sulla base di "elementi di valutazione concreti", congrui e specifici; sul piano processuale, il riconoscimento del diritto al reclamo implica la adozione di formalità di comunicazione confacenti al "carattere giurisdizionale del procedimento". 2.2 – Con il secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo, con richiamo di vari arresti di legittimità: mediante "incomprensibile e irragionevole salto logico" il Tribunale di sorveglianza ha attribuito ai consigli rivolti dal detenuto al figlio il contenuto di "messaggi in codice" in ordine ad attività della associazione criminale di appartenenza; contraddittoriamente il Collegio afferma che il supposto significato (celato) è "allo stato sconosciuto", mentre pretende di ricondurre la comunicazione "alle dinamiche della organizzazione"; difetta ogni concreto elemento di fatto o ragione che giustifichi il trattenimento della lettera colla quale il ricorrente impartiva al figlio, neodiplomato, i consigli (richiesti) in ordine alla carriera da intraprendere nella marina mercantile, senza alcuna possibilità di pregiudicare le esigenze contemplate dall’art. 18-ter Ord. Pen..

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 20 maggio 2011, previa rassegna della giurisprudenza di legittimità in ordine al regime della corrispondenza intramuraria, rileva il "mero sospetto della sussistenza dei presupposti normativi" non giustifica il trattenimento della corrispondenza, essendo necessario che il provvedimento indichi "elementi di valutazione concreti, sia pure solo a livello indiziario, tali da conferire un adeguato coefficiente di legittimità alle esigenze" di investigazione, di prevenzione dei reati e di salvaguardia dell’ordine e/o della sicurezza dell’istituto, "nei termini di una ragionevole probabilità di sicurezza". 4. – Fondata è la censura, formulata in rito col primo motivo del ricorso, per la omessa comunicazione del decreto adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 18-ter Ord. Pen., comma 5.

Privo di giuridico pregio è il riferimento del giudice a quo al tenore testuale dell’ultimo inciso del comma succitato: "il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati".

Si tratta, invero, proprio di determinare il contenuto di siffatta informazione, che il Tribunale di sorveglianza suppone debba limitarsi alla mera notizia del trattenimento della corrispondenza, senza la formale comunicazione del relativo provvedimento.

Così opinando il giudice a quo incorre nella erronea applicazione della legge.

Richiamata dall’art. 18-ter, comma 6, che recita "Contro i provvedimenti previsti (..) dal comma 5, può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’art. 14-ter", la ridetta disposizione prevede, infatti, che il reclamo è proposto dall’interessato "nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento".

Epperò, indipendentemente, da ogni pur calzante considerazione di carattere sistematico in relazione alla natura giurisdizionale del rimedio, il rilievo della positiva disciplina rende incontestabile la necessità della rituale comunicazione all’interessato del provvedimento di trattenimento della corrispondenza.

Purtuttavia, nella specie, la intervenuta, utile esplicazione del diritto di difesa – attraverso la impugnazione della ordinanza di conferma del provvedimento reclamato e del contenuto della motivazione posta dai giudici di merito a fondamento del trattenimento della corrispondenza – rende superata la questione sollevata dal difensore in rito, posto che il ricorrente non ha lamentato la impossibilità giuridica di far valere nella sede del presente scrutinio di legittimità regioni e difese altrimenti esperibili davanti ai giudici della sorveglianza.

5. – Quanto al merito del ricorso, merita accoglimento, nei termini che seguono, la doglianza del detenuto.

Invero, ai fini del trattenimento della corrispondenza, non è, certamente necessario che sia comprovato e disvelato il significato criptico del messaggio e che sia dimostrato il relativo, illecito contenuto. E’, bensì, sufficiente – in relazione alle finalità di prevenzione e di sicurezza intramurarie che informano il regime della corrispondenza dei detenuti – la inferenza indiziaria della pericolosità della comunicazione.

Orbene, nella specie, come esattamente anche il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha stigmatizzato, il giudice a quo non ha dato conto degli specifici "elementi concreti" atti a sorreggere la supposizione del contenuto criptico della lettera, frutto, piuttosto, di mero e incontrollato sospetto dei giudici della sorveglianza.

Il vizio della motivazione comporta l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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