T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 17-11-2011, n. 8940

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società T. s.p.a., fornitore di servizi audiovisivi e dati in ambito nazionale con i palinsesti contraddistinti dai marchi "T." e "T. 2", impugna gli atti come emarginati in epigrafe con cui, nell’ambito della attribuzione della numerazione LCN, le sono state assegnate, dapprima le numerazioni 183 e 184, e, successivamente, 275 e 276, destinate alla emittenza locale, anziché a quella nazionale con genere di programmazione tematico, come le numerazioni 123 e 124.

Ha dedotto, al riguardo, la violazione e falsa applicazione delle leggi e regolamenti che scindono il ruolo del fornitore di servizi di media audiovisivi da quella dell’operatore di rete; violazione della delibera Agcom n. 366/10/CONS; violazione dell’art. 13, comma 8 della delibera Agcom n. 435/01/CONS; violazione dell’art. 2, commi 4 e 5, della delibera Agcom n. 435/01/CONS; illegittimità del parere Agcom pure in impugnativa.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio in difesa delle intimate Amministrazioni per resistere al ricorso di cui ha chiesto il rigetto; si è costituita, altresì T.B.S. T.B.S. S.p.a., mentre non si è costituita, l’intimata società Capri Store.

La Sezione, con ordinanza n. 2218/2011 dell’11 marzo 2011, ha ritenuto la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, in relazione ad impugnativa diretta avverso l’assegnazione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre alla società ricorrente, effettuata nell’ambito della più generale assegnazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi, nei tempi e modalità ivi stabilite.

La parte ricorrente, con memoria depositata in data 3 ottobre 2011, ha evidenziato che, nelle more della definizione del giudizio, l’Agcom, con delibera n. 353/11/CONS, ha adottato il "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale", in forza del quale la medesima ha presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza, richiedendo nuovamente l’attribuzione della corretta numerazione LCN e, segnatamente, quella relativa al sottoblocco riservato al genere televendite per i canali in tecnica digitale a diffusione in ambito nazionale in chiaro; quindi, in data 5.8.2001, la DGSCER ha attribuito alla ricorrente, per i marchi "T." e "T. 2", quale LCN i numeri 124 e 125.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere ed insistendo per la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, ritenuta la fondatezza dei motivi di ricorso, in quanto, anche a prescindere dalla emanazione di un nuovo provvedimento di attribuzione di LCN, già alla stregua della normativa vigente al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato il resistente dicastero avrebbe dovuto accordare alla medesima la numerazione LCN nazionale.

La società T.B.S. T.B.S. S.p.a., con memoria del 19 ottobre 2011, ha precisato di opporsi alla richiesta di controparte circa le spese di lite, ritenendo, per converso, l’illegittimità del nuovo regolamento Agcom; la ricorrente, con memoria del 21 ottobre 2011, ha replicato circa l’insussistenza dell’interesse di controparte ad impugnare il nuovo atto regolamentare, che non ha inciso sulla attribuzione del LCN alla medesima attribuito.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011, fissata con l’ordinanza n. 2218/2011 per la trattazione di merito del ricorso, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.

Il Collegio deve dare atto, preliminarmente, della avvenuta esecuzione di quanto ordinato con ordinanza n. 2218011, avendo la parte ricorrente provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti indicati nella richiamata ordinanza, giusta deposito del 26 aprile 2011, per cui il ricorso, sotto tale aspetto, è procedibile.

Tanto premesso, rileva il Collegio che dall’esame della documentazione depositata da ultimo dalla parte ricorrente emerge, tuttavia, che ricorrano comunque gli estremi per una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come sopra accennato, successivamente alla adozione del gravato provvedimento di attribuzione della numerazione LCN, è intervenuta la delibera n. 353/11/CONS con cui l’Agcom, all’art. 18, comma 3, ha previsto, espressamente, non solo che l’operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, ma, altresì, che ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasportati da operatori di rete locali, nel rispetto delle condizioni ivi contemplate, spettano le numerazioni dei canali a diffusione nazionale previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre secondo i generi di programmazione ivi previsti.

E’ pacifico, in atti, che la resistente Amministrazione ministeriale, sulla base di tale nuova regolamentazione, ha adottato un nuovo provvedimento, a conclusione del procedimento attivato con una nuova istanza presentata dalla società ricorrente, attribuendo ora la numerazione LCN, in conformità con la richiesta di parte ricorrente.

Ritiene il Collegio, in conformità peraltro alla consolidata giurisprudenza sul punto, che il mutamento della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della proposizione del rimedio giurisdizionale, ovvero, come nel caso di specie, l’adozione medio tempore di nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi coinvolti dal procedimento amministrativo, in disparte la satisfattività, o meno, dello stesso, produce l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia con una decisione, da cui, dunque, nessuna utilità concreta trarrebbe il ricorrente. (cfr. Cons. di Stato, IV Sez., 13 settembre 2001, n. 4807; 26 febbraio 2002, n. 1110)

Pertanto, nessun interesse può avere la parte ricorrente alla decisione del ricorso interposto avverso l’atto oggetto della presente impugnativa, in quanto medio tempore superato dal nuovo provvedimento adottato dalla stessa autorità, e, dunque, non più in grado di spiegare alcun effetto negativo nei confronti della sfera giuridica della ricorrente medesima.

Alla luce della adozione, medio tempore, del provvedimento sopra richiamato, ancorché ora satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Osserva, ancora, il Collegio che l’adozione della nuova disposizione regolamentare non è idonea ad evidenziare, di per sé, la fondatezza delle censure introdotte dalla parte ricorrente, dovendosi, come noto, vagliare la legittimità dell’atto alla stregua della normativa vigente al momento della sua adozione.

Tuttavia, è, per altrettanto, indubitabile, che la circostanza che, sulla base di una disposizione regolamentare, che si esprime ora in termini certi circa gli effetti ai fini dell’attribuzione della numerazione LCN in relazione ad una peculiare fattispecie, quale quella rappresentata dai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, trasportati, però, da operatori di rete locali, cui spettano comunque le numerazioni dei canali a diffusione nazionale previste secondo quanto previsto dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, evidenzia il carattere di incertezza generato dalla pregressa e lacunosa normativa che ha determinato l’instaurazione di numerosi contenziosi, analoghi a quello in esame.

Pertanto, tenuto anche conto delle spese sostenute dalla sola parte ricorrente per l’integrazione del contraddittorio, ritiene il Collegio di porre le spese del giudizio a carico delle parti resistenti, giusta la liquidazione in dispositivo, mentre sussistono motivi per compensarle nei confronti della società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente T. s.p.a. forfetariamente nella complessiva somma di Euro 2.000,00 (duemila/00); spese compensate nei riguardi della T.B.S. T.B.S. S.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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