Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con decreto dell’8 febbraio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione, presentata ai sensi dell’art. 178 cod. pen. da L.G., rilevando la mancanza di tutta la documentazione.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, L.G., che ne chiede l’annullamento, deducendo violazione dell’art. 683 c.p.p., comma 2.
Secondo il ricorrente, la domanda di riabilitazione doveva essere esaminata dal Tribunale di sorveglianza, previa istruzione attraverso l’acquisizione della documentazione necessaria ai sensi dell’art. 683 c.p.p., comma 2, mentre il Tribunale aveva fatto applicazione delle norme relative alla procedura degli incidenti di esecuzione, non applicabili nel caso di specie.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto per la fondatezza del ricorso, fondato sul tenore letterale dell’art. 683 c.p.p., comma 2, e confortato dalla giurisprudenza di questa Corte, che richiede, a pena d’inammissibilità, la presentazione dell’istanza per legittimare i poteri ufficiosi del giudice.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e, quindi, anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.
In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445, e da ultimo Sez. 1, n. 540 del 09/02/2011, Ilinschi, non massimata).
3. Il decreto di inammissibilità nel caso in esame non si è uniformato a tali principi.
3.1. E’ indubbio che la documentazione riguardante la richiesta di riabilitazione, deve essere esaminata dal giudice.
La sua allegazione all’istanza non è, tuttavia, prevista come requisito di ammissibilità della domanda, e, ove, come nella specie, il ricorrente abbia dato indicazioni idonee per la sua individuazione, assolvendo all’onere posto a suo carico dall’art. 683 c.p.p., comma 2, prima parte, il tribunale di sorveglianza, a norma della seconda parte dello stesso secondo comma, "acquisisce la documentazione necessaria". 3.2. Peraltro, lo stesso tribunale è tenuto, atteso il già indicato rinvio contenuto nell’art. 678 c.p.p., comma 1, a osservare l’art. 666 c.p.p., comma 5, che, nel disciplinare in via generale l’attività probatoria in sede esecutiva, conferma l’insussistenza, in tema di esecuzione, di un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, incombendo al giudice di procedere ai relativi accertamenti, con l’acquisizione di documenti e informazioni e l’assunzione, ove occorra, di prove nel contraddittorio delle parti (tra le altre, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, dep. 18/12/2000, Sciuto M., Rv. 219253).
Tale acquisizione e successiva valutazione dell’esistenza delle condizioni della riabilitazione non è, quindi, compatibile con la delibazione della richiesta ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, (tra le altre, Sez. 1, n. 42453 del 30/09/2009, dep. 05/11/2009, Parrone, Rv. 245566; Sez. 1, n. 25525 del 12/04/2001, dep. 21/06/2001, Dimitrio R., Rv. 218955).
4. Deve pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale, emesso in violazione del contraddicono, e disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la trattazione dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
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