Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 18-10-2011, n. 37732 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 dicembre 2010, depositata il 25 marzo 2011, a quinta sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto da B.L. avverso l’ ordinanza del 13 luglio 2010 del Tribunale di Teramo.

Questa Corte, in particolare, rigettava:

– in via preliminare, le eccezioni attinenti alla dedotta omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale all’avv. Murane e all’avv. Macrì, sul rilievo che il primo non risultava difensore nel procedimento, senza che potesse ritenersi efficace eventuale nomina nei processi a monte della vicenda, e sul rilievo che il secondo non solo aveva partecipato all’udienza svolgendo attività difensiva, ma era anche stato destinatario di regolare e tempestiva notifica dell’avviso;

– l’istanza di rimessione formulata dal ricorrente, in relazione a un procedimento penale in corso nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Teramo, ritenendo che "i fenomeni di pregiudizio e ostilità circoscritti all’interno di un ufficio giudiziario non costituiscono la grave situazione locale che l’art. 45 c.p.p. postula".

Alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza conseguiva la condanna del ricorrente al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

2. Avverso la suddetta sentenza B.L., con atto depositato il 14 febbraio 2011, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., deducendo che nella sentenza erano apprezzabili tre ordini di errori di fatto, attinenti alle "presupposte attestazioni di fatto", ciascuno dei quali ricorribile alla luce dei principi di diritto in materia:

1. il ricorrente aveva depositato presso la Cancelleria del giudice a quo il ricorso introduttivo il 9 luglio 2010 e memoria difensiva il successivo 12 luglio 2010, con nomina dell’avv. Murane, quale secondo difensore per il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 613 c.p.p., e contestuale revoca dell’avv. Marazzitta, nominato solo per il giudizio di merito, mentre gli atti erano stati trasmessi a questa Corte il successivo 13 luglio 2010. La ritualità della designazione dell’avv. Murone, pervenuta all’Ufficio presso cui giaceva ancora il ricorso, e la sussistenza per entrambi i difensori del requisito dell’abilitazione al patrocinio dinanzi a questa Corte imponevano, ad avviso del ricorrente, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, con esclusione dei difensori già revocati e sostituiti;

2. la Corte aveva attestato la notifica dell’avviso di legge al ricorrente mediante invio dello stesso all’avv. Marazzitta, mentre era mancata la notifica a favore del ricorrente nel domicilio speciale già eletto nello studio dell’avv. Murone;

3. era stata attestata l’avvenuta notifica dell’avviso all’avv. Macrì, ma erroneamente, perchè l’avviso notificando era stato abbandonato presso la portineria, cui era addetto tale S., non preposto allo studio del difensore nè suo collega di studio, senza i necessari adempimenti per il perfezionamento dell’atto, effettuati in altre documentate occasioni, e senza che rilevasse la conoscenza della fissazione dell’udienza, conseguita in data 2 dicembre 2010 da parte del predetto difensore attraverso la consultazione del servizio informatico elettronico, essendo intervenuta mentre già era in corso il termine dilatorio di dieci giorni antecedenti l’udienza.

3. Ad avviso del ricorrente, la sussistenza della rappresentata situazione di fatto, provata per tabulas, era da ritenere suscettibile di correzione mediante l’istituto del ricorso straordinario.

A tale riguardo il ricorrente, richiamando principi tratti da sentenze di questa Corte, deduceva che:

– la radicalità del vizio concerneva gli "elementi presupposti della pronuncia";

– l’invocabilità del rimedio era giustificata anche dalla disposta condanna con il provvedimento, del quale si deduceva l’erroneità, al versamento di considerevole pena pecuniaria;

– la locuzione "condannato" doveva essere interpretata come comprensiva anche del soggetto nei cui confronti era stato formulato un giudizio di colpa, a fondamento della condanna a pena pecuniaria;

– l’esclusione di una interpretazione riduttiva della portata dell’art. 625-bis c.p.p. aveva già portato a ritenere che la legittimazione della sua proposizione spettasse anche al condannato solo agli effetti civili, e doveva essere esclusa anche alla luce delle statuizioni di questa Corte, in merito all’applicabilità in termini estensivi della previsione di cui all’art. 130 c.p.p., in presenza di patologie derivanti dalla violazione di regole funzionali all’assistenza defensionale della parte.

4. Secondo il ricorrente, ove fosse formulata una diversa valutazione, in presenza della irragionevole situazione di "disparità pregiudiziale" nella quale si sarebbe trovato nel patire l’omessa disamina dell’istanza di giustizia e la condanna a sanzione pecuniaria, doveva essere rilevata l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. e in riferimento al quadro normativo che aveva sorretto l’introduzione della medesima norma, rappresentandosi la proponibilità del ricorso anche al solo scopo di segnalare l’apparente illegittimità costituzionale della norma.

5. Con dichiarazione autografa, depositata in Cancelleria il 28 settembre 2011, B.L. ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha affermato con decisione a sezioni unite (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, dep. 30/04/2002, Basile P., Rv. 221281) che il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione a un principio cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato, consistente nella inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, e che consegue a tale rilievo che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, di cui all’art. 625-bis c.p.p., non sono suscettibili di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen..

In coerenza con tale premessa è orientamento costante di questa Corte che dal carattere tassativo della normativa dettata dall’indicato art. 625-bis c.p.p., che ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e limita la legittimazione all’impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), discende che oggetto dell’impugnazione straordinaria possono essere soltanto i provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e che l’estensione di detta impugnazione a decisioni diverse trova insuperabile preclusione nel divieto dell’interpretazione analogica (in tal senso, con riguardo a sentenze rese in materia cautelare:

Sez. 2, n. 11741 del 19/02/2008, dep. 14/03/2008, Testa, Rv. 239743;

Sez. 2, n. 22497 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, anelli, Rv. 237015;

Sez. 5, n. 13415 del 20/02/2004, dep. 19/03/2004, Longo, Rv. 227813;

con riguardo a sentenza resa in materia di incidente di esecuzione:

Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2009, dep. 16/12/2009, Sarno, Rv. 245385;

con riguardo a sentenze relative a provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza: Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, dep. 30/09/2009, Somma, Rv. 245292; Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, dep. 20/11/2007, Mediati, Rv. 238302; Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, dep. 19/12/2005, Ierinò, Rv. 233218; con riguardo a sentenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione: Sez. 3, n. 1265 del 11/12/2008, dep. 15/01/2009, Gullì, Rv. 242164; con riguardo a sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione: Sez, 1, n. 14869 del 27/03/2007, dep. 13/04/2007, Cotronei, Rv. 236166).

3. Alla luce di questi principi, che questo Collegio condivide e riafferma per la loro coerenza al sistema normativo, che ne esclude ogni sospetta costituzionalità, la proposizione del ricorso straordinario, possibile solo contro le sentenze di condanna, è inammissibile contro la decisione adottata nel procedimento di rimessione del processo a norma dell’art. 45 c.p.p..

Tale inammissibilità, poichè dipende da vizio originario dell’impugnazione, come tale ostativo alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, preclude di rilevare la carenza sopravvenuta di interesse dedotta dal ricorrente a fondamento della dichiarazione di rinuncia al ricorso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *