Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2012, n. 5137 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2006, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente sul perimetro di contribuenza consortile.

A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva che nell’anno cui si riferiva la cartella, per la zona Basso Pavese, gli impianti di bonifica non avevano funzionato e non erano state eseguite le opere di manutenzione indicate nel piano di classifica.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale.

In particolare – rilevato che il Consorzio non aveva fornito prova dell’esecuzione integrale delle opere indicate nel "piano di classifica" e che, peraltro, parte delle opere suddette risultavano positivamente eseguite – i giudici di appello, in adesione all’originaria istanza subordinata del contribuente, rideterminarono l’importo dovuto, nella misura del 60% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Chignolo Po, Badia Pavese, Ponticelli Pavese e Santa Cristina e Bissone nonchè, nella misura del 50% di quanto iscritto a ruolo, per gli immobili situati nell’ambito del territorio comunale di Costa De Nobili, Pieve Porto Morone, Zerbo, San Zenone e Corteolona.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il consorzio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo "contraddittorietà: necessità di un beneficio diretto e specifico" – censura la decisione impugnata per aver ritenuto in parte fondata la pretesa del Consorzio, pur non avendo questo dimostrato i propri fondi traevano beneficio diretto e specifico dalle opere consortili.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente – deducendo "errato apprezzamento del valore probatorio di mere dichiarazioni di parte" – censura la decisione impugnata per non aver adeguatamente valutato gli elementi probatori.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass. ss.uu. 11722/10, 26009/08 e 968/98 nonchè Cass. 661/12, 25634/11, 24881/11, 17066/10, 19509/04), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva, almeno in parte (e in misura corrispondente al riconosciuto obbligo di contribuzione) positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando, nell’anzidetta misura, esistenza ed operatività delle opere consortili anche a vantaggio dei beni dei consorziati della Bassa Padana.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze del contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero – a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali – con i riportati motivi di ricorso, il contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche (in concreto nemmeno indicate), si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il inerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che, peraltro, il contribuente (con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso) non fornisce alcuna specifica descrizione degli elementi che dovrebbero indurre ad una soluzione della vertenza a lui ulteriormente favorevole s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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