Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 18-10-2011, n. 37731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 aprile 2010, il G.i.p. del Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da S.L. finalizzata alla restituzione del "saldo del libretto", di cui alla comunicazione della notizia di reato del 13 aprile 2007 della Guardia di Finanza di Varese, come previsto nella sentenza del 17 dicembre 2008 dello stesso Giudice, irrevocabile il 12 febbraio 2009.

Il Giudice, in particolare, ha ritenuto che la statuizione della restituzione al prevenuto di una serie di beni, di cui alla indicata sentenza, era stata adottata su sollecitazione difensiva e, quanto al libretto, atteneva alla riproduzione del documento cartaceo recante il "saldo" del libretto, e non al contenuto economico del libretto.

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.L., che ne chiede l’annullamento, osservando che la sentenza del 17 dicembre 2008, irrevocabile il 12 febbraio 2009, era stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con riferimento al reato contestato ai sensi dell’art. 644 cod. proc. pen.; deducendo che l’accordo raggiunto in tale sede prevedeva la restituzione del contenuto del libretto al portatore, e non del solo documento cartaceo, e rilevando che non si era dato corso alla detta restituzione, poichè il G.i.p. aveva ritenuto di restituire solo il documento cartaceo recante il saldo del libretto medesimo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 c.p.p. prevede che i provvedimenti relativi alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, è esperibile da parte dell’interessato opposizione allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione (tra le tante conformi, Sez. U n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv.

220577; Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, dep. 11/10/2004, Tomasoni e altro, Rv. 230368; Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, dep. 11/05/2007, P.G. in proc. Siclari, Rv. 237361; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, dep. 10/04/2008, Rv. 239733; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

3. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza di rigetto emessa de plano dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi al detto Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. Pertanto, correttamente qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, gli atti devono essere trasmessi, per il corso ulteriore, al G.i.p. del Tribunale di Varese.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Varese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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