T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-11-2011, n. 8934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso sopra specificato, gli istanti, in qualità di ex dipendenti dell’Inps in quiescenza anteriormente al 1°.1.1995 (o eredi), che godono di pensione integrativa di quella o.b.g. a carico del Fondo integrativo di previdenza del personale a rapporto di impiego dell’Istituto, contestavano l’imposizione e le modalità di applicazione del contributo del 2% sulle prestazioni integrative ai sensi dell’art. 64 l. n. 144 del 1999, deducendo molteplici profili di violazione di legge.

Con la nota indicata in epigrafe, l’INPS precisava di aver provveduto ad escludere l’indennità integrativa speciale dalla base di calcolo del contributo di solidarietà di cui al predetto art. 64, restituendo ai pensionati interessati quanto trattenuto a tal titolo dal 1° ottobre 1999 in poi ed indicava i pagamenti effettuati nell’anno 2003.

Di conseguenza, la parte ricorrente precisava di non avere più interesse.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In ragione dei dubbi interpretativi e della necessità, evidenziata dall’Istituto, di acquisire pareri in ordine all’applicabilità o meno del contributo all’indennità integrativa speciale, per quanto qui interessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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