Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37730 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.E. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 8.10.3.2001 del tribunale di sorveglianza di Lecce, di conferma, su reclamo del detenuto, del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata per semestri dal 15.4 2007 al 15.4.2010, deducendo, da un lato, che la concessione del beneficio prescinde dalle limitazioni ai benefici penitenziari previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, per via della espressa previsione – esclusa la liberazione anticipata – contenuta nel primo comma della disposizione, dall’altro comunque la non attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, attualità il cui riferimento temporale deve essere solo circoscritto al periodo di tempo – i semestri – per valutare, e solo con riferimento ad essi, la partecipazione all’opera di rieducazione.

Infondati entrambi i motivi di ricorso.

Certo per dettato normativo neanche la liberazione anticipata, pur esclusa dalle limitazioni alla concessione di benefici penitenziari previste nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis (cosiddetto ordinamento penitenziario), si sottrae al divieto di concessione, stabilito dall’ultimo comma del citato articolo, nel caso di ritenuto collegamento dell’interessato con la criminalità organizzata.

L’attualità di collegamenti dei detenuti ed internati per delitti dolosi con la criminalità organizzata, comunicata, come nella specie, dal procuratore nazionale antimafia o dal procuratore distrettuale, è elemento ostativo, seppure oggetto di discrezionale valutazione giudiziale, all’accoglimento dell’istanza di liberazione anticipata. Infatti, per principio giurisprudenziale consolidato, neanche la valutazione del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia – che pure deve fondarsi su dettagliati elementi – circa l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l’apprezzamento dei dati fattuali esposti, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, 9.1/29.1.2009, Calcagnile, Rv 242843).

Nella particolare prospettiva del beneficio richiesto, l’attualità dei collegamento deve definirsi con specifico riferimento temporale ai semestri considerati per la concessione dei 45 giorni di liberazione anticipata. Invero i predetti collegamenti – incompatibili con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi con la concessione della liberazione anticipata – vanno autonomamente accertati nella loro effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non precludono di per sè la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto (Sez. 1, 25.5/13.91991, Mole, Rv 214092). Ora per il periodo dal 15.4. 2007 al 15.4.2010 i giudici della sorveglianza hanno condotto un discorso giustificativo che, facendo perno sui precedenti penali allarmanti che deponevano per i collegamenti del prevenuto con la criminalità organizzata, ha verificato che per il periodo immediatamente successivo non vi fossero elementi che deponessero per il distacco da quei collegamenti, non essendo sufficiente la mera regolare condotta carceraria a fronte delle indicazioni della DDA di Lecce nel senso della attualità di relazioni con la criminalità organizzata.

Ora nel caso di specie si rivela del tutto calzante ed attuale il principio giurisprudenziale consolidato alla cui stregua ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell’istituto di detenzione ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo all’opera di rieducazione, desumibile – alla stregua dei criteri indicati nel D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 94, comma 2, regolamento penitenziario – da fatti positivi che rivelino l’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati. Tali segnali in positivo non sono per nulla evidenziati dalla difesa del ricorrente, la cui vita immediatamente precedente al periodo in relazione al quale si chiede il beneficio è caratterizzata da episodi sintomatici di una attività delinquenziale qualificata da quelle relazioni perniciose che impediscono per legge la concessione del beneficio.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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