Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2012, n. 5135 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.M. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2004, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente sul perimetro di contribuenza consortile.

A fondamento del ricorso, per quanto ancora rileva, il contribuente deduceva, in sintesi, che il Consorzio aveva esercitato il potere impositivo senza aver eseguito interventi di bonifica nell’anno in contestazione.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente dalla commissione regionale.

I giudici di appello hanno, tra l’altro, rilevato: "… Il Consorzio, peraltro, ha depositato una relazione tecnica che, oltre a documentare le opere in effetti esistenti nella zona, attesta anche la loro operatività e la consistenza del personale addetto al Basso Pavese e altra documentazione comprovante la gestione delle opere di bonifica e la loro idoneità a prevenire e impedire fenomeni di inondazione dei terreni tra i quali il terreno dell’appellante. Pare pertanto già risultare dagli atti di causa che a vantaggio della zona e del fondo dell’appellante, siano state in effetti realizzate concrete opere di bonifica e che vi sia anche personale addetto alla specifica gestione e manutenzione di tali opere …".

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre articolati motivi.

Il consorzio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il B. – deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione su fatto controverso decisivo;

errore di diritto nella valutazione del valore probatorio della documentazione prodotta dal Consorzio – censura la decisione impugnata per aver fondato la prova della ricorrenza del requisito del beneficio diretto e specifico a favore degli immobili di sua pertinenza su elementi documentali (relazione tecnica ed altra documentazione di provenienza del Consorzio), a suo giudizio, inidonei.

Con il secondo motivo di ricorso, il B. – deducendo errore di diritto: illegittimità della pretesa impositiva in assenza della prova di un beneficio diretto e specifico – censura la decisione impugnata per aver considerato che l’onere della prova della ricorrenza del requisito del beneficio diretto e specifico a favore degli immobili del consorziato incombe sul consorzio.

Con il terzo motivo di ricorso, il B. – deducendo carenza motivazionale circa un punto decisivo della controversia: omessa considerazione del materiale probatorio prodotto dalla parte ricorrente – censura la decisione impugnata per non aver adeguatamente valutato gli elementi documentali da esso contribuente prodotti.

Il ricorso va disatteso.

Premesso che costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica", nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti (cfr. Cass. ss.uu. 11722/10, 26009/08 e 968/98 nonchè Cass. 661/12, 25634/11, 24881/11, 17066/10, 19509/04), occorre rilevare che, nella specie, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione, non già sulla base della mera applicazione della regola sull’onere della prova, ma sul presupposto che il Consorzio aveva positivamente dimostrato in modo sufficiente ed adeguato i fatti costitutivi della propria pretesa, documentalmente attestando esistenza ed operatività delle opere consortili.

Ciò posto deve rilevarsi che le doglianze del contribuente, in tutte le loro articolazioni, si rivelano inammissibili, giacchè si risolvono nella richiesta di un sindacato in fatto non consentito in questa sede.

Invero – a fronte di decisione ancorata, con sintetica ma compiuta motivazione, alle risultanze processuali – con i riportati motivi di ricorso, il contribuente, pur apparentemente prospettando vizi di motivazione e violazioni di leggi, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sulla disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da incongruenza logiche (in concreto nemmeno indicate), si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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