Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37729 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10/1/11 la Corte di Assise di Palermo, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di L.B.M. volta all’applicazione degli indulti degli anni 1986, 1990 e 2006 alla pena dell’ergastolo inflittagli con sentenza di quella stessa Corte (irr. il 14/2/08) per fatto commesso il (OMISSIS). Il giudice osservava come il beneficio richiesto fosse applicabile solo alle pene detentive temporanee.

Ricorreva per cassazione il L.B. dal carcere, con atto a sua firma, deducendo che l’omicidio per cui era stato condannato non rientrava tra i reati esclusi dai vari provvedimenti di indulto ed era ingiusto che il beneficio fosse escluso proprio per i più gravati e cioè per coloro che erano stati condannati all’ergastolo (ai quali peraltro era riconosciuta la liberazione anticipata).

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso questa Corte osservava che l’impugnazione -avverso provvedimento emesso de plano ex art. 667 c.p.p., comma 4 – andava qualificata come opposizione ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4 e gli atti trasmessi al giudice che aveva emesso il provvedimento medesimo. Chiedeva disporsi in tal senso.

L’osservazione del PG è fondata. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 (espressamente richiamato, in tema di applicazione dell’amnistia e dell’indulto, dall’art. 672 c.p.p., comma 1). Il suo provvedimento (emesso de plano) andava pertanto opposto dalla parte interessata, provocando una decisione in contraddittorio. La procedura delineata dall’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 non è derogabile.

Tuttavia, in ossequio al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato come opposizione il ricorso dell’interessato, gli atti vanno trasmessi alla Corte di Assise di Palermo per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Assise di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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