Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37728 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2011, il G.i.p. del Tribunale di Firenze, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da B.K., diretta all’applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate dal medesimo organo giurisdizionale, rilevando che la distanza di tempo tra le due condotte impediva di ravvisare in concreto il medesimo disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento denunciando, con unico motivo, mancanza e/o illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, i fatti oggetto delle due sentenze di condanna, dei quali è stata chiesta la continuazione, attengono alla violazione della disciplina degli stupefacenti e si sono verificati il 22 luglio 2001 e nell’ottobre 2002; già nella istanza si era rappresentato che la distanza tra i due fatti non aveva rilevanza tale da prevalere sulla omogeneità delle condotte, poichè al primo fatto era seguita una carcerazione preventiva di tre mesi e il secondo era stato accertato a mezzo di intercettazioni telefoniche che avevano registrato condotte in itinere, risalendo, pertanto, il momento deliberativo – ideativo a epoca anteriore al suo accertamento; il giudice, che aveva ravvisato in astratto la medesimezza del disegno criminoso, l’aveva esclusa in concreto per una questione di ordine solo temporale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. A norma dell’art. 671 c.p.p. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dall’art. 81 c.p..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione della disciplina del reato continuato, che in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quella fatta nella competente sede di cognizione. presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 31/01/2001, Barresi, Rv. 218397).

2.1. La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate -, poichè attiene alla "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto, deve essere ricavata di regola da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte tenute.

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, vengono in considerazione la tipologia dei reati, il bene protetto, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, il contesto spazio-temporale in cui esse si collocano, e anche attraverso la constatazione dell’esistenza di alcuni soltanto di essi – purchè idonei a consentire il riconoscimento o il diniego del vincolo di continuazione – il giudice deve accertare se sussiste o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937).

2.2. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato, la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione (sentenze allegate o da acquisire ex officio iudicis ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.), e procedendo ai necessari accertamenti ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 5, previo assolvimento da parte dell’interessato dell’onere di prospettazione dei fatti su cui la richiesta si fonda (tra le altre, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 22982).

3. Il G.i.p., nel caso di specie, non solo non si è adeguato a tali principi, condivisi da questo Collegio, ma ha omesso qualsiasi riferimento a essi e, prima ancora, agli stessi elementi fattuali rilevabili dalle prospettazioni difensive e dalle allegazioni documentali, costituite dalle sentenze emesse a carico del richiedente, poste a sostegno dell’istanza.

La limitazione della motivazione dell’ordinanza al solo dato della distanza temporale tra le condotte giudicate con le due sentenze, oggetto della richiesta difensiva, non è stata, infatti, accompagnata dalla verifica, con riferimento al caso concreo, della riconducibilità delle violazioni commesse, per la loro natura, le loro modalità di commissione, il contesto spazio-temporale in cui esse si sono collocate e la loro causale, a un disegno criminoso unitario, e dalla indicazione delle ragioni per cui tale il dato temporale ha assorbito ogni valutazione sugli altri parametri fissati da questa Corte.

4. La disamina astratta e generica impone l’annullamento – con rinvio – dell’ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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