Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37726 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 gennaio 2011 e depositata il in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati per i quali l’instante P.V., aveva riportato condanne, giusta sentenze di quello stesso giudice 24 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006 (rispettivamente riformate quoad poenam tantum dalla Corte di appello con sentenze 6 dicembre 2006 e 14 dicembre 2006), ha riderminato la pena complessiva in anni undici di reclusione e in Euro 2.600 di multa, computando quale pena detentiva base anni sei e mesi sei di reclusione.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto s.d. depositato il 16 febbraio 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., nonchè vizio della motivazione, opponendo che la pena inflitta per il delitto più grave, giusta sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario 24 ottobre 2005, è pari a sei anni di reclusione.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 12 maggio 2011, rileva: il giudice della esecuzione ha errato nella individuazione della pena base detentiva, computata in misura (anni sei e mesi sei di reclusione) superiore a quella inflitta dalla medesima Corte territoriale per il coacervo dei reati uniti dalla continuazione interna (anni sei mesi quattro di reclusione), giusta sentenza 6 dicembre 2006; mentre, in difetto di rideterminazione della sanzione, in sede di applicazione della pena concordata nel giudizio di appello, la pena per il reato più grave resta fissata nella misura, specificata dal giudice di primo grado (anni sei di reclusione).

4. – Il ricorso è fondato.

Al rilievo dell’evidente errore in cui è incorso il giudice a quo, nel computo della pena detentiva base, supposta in ragione di anni sei e mesi sei di reclusione (mentre per il reato più severamente punito risulta inflitta la pena di anni sei di reclusione) consegue l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata limitatamente alla pena detentiva finale che questa Corte, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), ridetermina in anni dieci e mesi sei di reclusione (pena base: anni sei di reclusione).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, limitatamente alla pena detentiva finale, che ridetermina in anni dieci e mesi sei di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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