Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37721 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il G.u.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza del 15 aprile 2010, avanzata nell’interesse di R.F. A., volta a ottenere il dissequestro dell’immobile sito in (OMISSIS), oggetto di sequestro preventivo in virtù del decreto del G.i.p. del 28 gennaio 2008, e la relativa restituzione all’avente diritto, e sulla richiesta di confisca dello stesso immobile avanzata dal Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 323 c.p.p., comma 4, e art. 676 c.p.p., per esservi anche una condanna irrevocabile alla pena della multa di Euro 335.000,00, ha rigettato l’istanza di dissequestro ai fini della garanzia del credito dello Stato di cui all’art. 316 c.p.p..

A ragione della decisione, il Giudice rilevava che:

– nei confronti del R. era stata emessa il 29 luglio 2008 sentenza ex art. 444 c.p.p., irrevocabile il 9 aprile 2010;

– con detta sentenza non era stata disposta la confisca del suddetto bene immobile, sottoposto a sequestro preventivo il 28 gennaio 2008, nè ne era stato disposto il dissequestro;

– il Pubblico Ministero, nel corso dell’udienza camerale del 19 ottobre 2010, aveva avanzato richiesta di confisca del medesimo bene a fronte della indicata condanna irrevocabile anche alla pena di Euro 335.000,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore, R.F.A., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento agli artt. 323 e 676 c.p.p..

Il ricorrente, in particolare:

– premette che il provvedimento del 22 aprile 2010, con il quale il Giudice dell’esecuzione, previa acquisizione del parere favorevole del Pubblico Ministero, ha accolto l’istanza di dissequestro dell’immobile, avanzata da esso ricorrente il 15 aprile 2010, è stato eseguito il 28 maggio 2010 dai Carabinieri della Compagnia di Roma – EUR;

– deduce di avere ricevuto il 21 ottobre 2010 la notifica dell’ordinanza emessa in pari data dallo stesso giudice che, pronunciandosi sulla medesima istanza già accolta, l’ha rigettata;

– rileva che tale ordinanza è viziata da evidente abnormità presentando radicali anomalie strutturali e funzionali, per avere il giudice adottato una pronuncia di segno opposto alla precedente ordinanza, non espunta dalla realtà processuale;

– rappresenta che, in ogni caso, l’ordinanza, anche se non qualificata extra norma, è illegittima per carenza dei presupposti non essendovi alcun vincolo sul bene in oggetto.

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, chiedendo disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, emessa in carenza del presupposto necessario della perdurante esistenza del vincolo del sequestro ex art. 323 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv.

247535).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme sì discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060;

Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa e altro, Rv. 195510; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv. 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).

Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è, inoltre, precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo che l’ha prodotto, determina una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un’indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.G. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007;

Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv.

226446; Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, dep. 26/06/2003, P.G. in proc. Bigia, Rv. 225857; Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. 1, n. 4023 del 11/06/1996, dep. 25/07/1996, P.M. in proc. Settegrana, Rv. 205358;

Sez. 3, n. 2853 del 14/07/1995, dep. 08/09/1995, P.M. in proc. Beggiato e altri, Rv. 205406; Sez. 5, n. 1465 del 11/03/1994, dep. 18/04/1994, P.M. in proc. Luchino e altro, Rv. 197999).

3. Il provvedimento, impugnato con l’osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221), può farsi rientrare in detta categoria.

3.1. Con tale provvedimento è stata rigettata l’istanza di dissequestro del bene immobile, indicato in fatto, sul rilievo che detto bene era oggetto di sequestro preventivo e non era stato nè confiscato nè dissequestrato e che il sequestro andava mantenuto, a richiesta del Pubblico Ministero, a garanzia dei crediti dello Stato di cui all’art. 316 c.p.p..

Il Giudice, che l’ha emesso, non aveva, tuttavia, il potere di provvedere sulla sorte del bene, già dissequestrato dal medesimo Giudice intervenendo de plano sulla stessa istanza, restituito in esecuzione del disposto dissequestro, e non suscettibile di essere mantenuto in stato cautelare a garanzia dei crediti, in difetto del necessario presupposto del perdurante assoggettamento al vincolo del sequestro.

3.1. Il provvedimento impugnato si pone, pertanto, come atto non solo strutturalmente abnorme per essere singolare espressione di un potere non più esercitabile da parte del giudice dell’esecuzione, già pronunciatosi sulla medesima istanza, ma anche funzionalmente abnorme per aver introdotto, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi normativamente previste, il mantenimento di un vincolo cautelare reale su bene, già libero da vincoli.

4. L’abnormità, strutturale e funzionale, del provvedimento impugnato ne impone l’annullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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