Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Preso atto che con nota depositata il 4/11/2011 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in epigrafe a spese compensate;
Evidenziato che detta dichiarazione è stata controfirmata per accettazione dai legali della controinteressata, che hanno contestualmente rinunciato al ricorso incidentale;
Dato atto che la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti in causa, compresa l’amministrazione, è giustificata dal fumus boni juris ravvisato – per omesso compimento della verifica di anomalia – nell’ordinanza cautelare n. 636 del 3/9/2010, adottata in sede di esame del ricorso introduttivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso principale (compresi i motivi aggiunti) ed incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara la loro estinzione per rinuncia.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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