T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 1578 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che i ricorrenti chiedono la pubblicazione sulla rete internet, in tempo reale, dei dati relativi alle emissioni del termoutilizzatore;

– che, in adempimento all’ordinanza istruttoria, il dirigente della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha chiarito che la pubblicazione dei dati attraverso il "monitoraggio in continuo" avviene periodicamente con pubblicazione sul sito del Comune di Brescia;

– che detta modalità di attuazione della prescrizione è avallata dalla vigente autorizzazione integrata ambientale rilasciata – a titolo di voltura ed integrazione – alla ditta A2A S.p.a. di Milano in data 19/11/2008 (decreto n. 13.335 – rubrica "Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica a pag. 36);

– che la Regione Lombardia ha ritenuto di apprezzare sul punto la precisazione fornita dalla ditta il 5/2/2010, ed in data 22/10/2010 ha preso positivamente atto del chiarimento;

– che ad avviso dell’autorità regionale il precedente rilievo dell’ARPA deve ritenersi superato;

Atteso:

– che l’invocata prescrizione è stata ritenuta sostanzialmente soddisfatta;

– che A2A, peraltro, ha dato conto della pubblicazione sul sito internet di Aprica, che avviene dal 5/7/2011 separatamente per le 3 linee e con cadenza settimanale (cfr. report emissioni in atmosfera);

– che detta ulteriore modalità di diffusione delle informazioni permette di superare eventuali dubbi sull’effettivo adempimento della prescrizione sul monitoraggio in continuo (preordinato all’acquisizione dei dati), concetto peraltro non perfettamente coincidente con la pubblicazione in continuo;

Tenuto conto:

– che, con riguardo al contenuto dell’actio ad exibendum, la domanda presentata dai ricorrenti sembra qualificabile come pretesa al puntuale adempimento della prescrizione;

– che (a prescindere alle ulteriori eccezioni in rito formulate) l’istanza di ostensione documentale – in astratto riferibile a dati racchiusi in archivi informatici – è nella specie direttamente correlata al contenuto della clausola introdotta nell’autorizzazione regionale;

– che infatti l’inosservanza della prescrizione si pone come presupposto per azionare la domanda di esibizione dei dati;

– che, essendo (come osservato) infondato il presupposto, la pretesa non può ritenersi fondata;

– che, sotto altro profilo, l’accesso ai dati disponibili presso l’azienda è certamente ammesso a favore degli istanti – che agiscono a tutela di valori ambientali e non devono dimostrare il loro interesse – i quali tuttavia non possono esigere che le informazioni siano veicolate a favore della collettività intera;

– che il percorso intrapreso è in effetti anomalo e sembra confondere piani separati, in quanto la normativa sull’accesso tutela i singoli richiedenti (e il loro diritto ad ottenere l’ostensione di informazioni) mentre la prescrizione è chiaramente diretta a favorire la collettività nel suo insieme;

Evidenziato:

– che ad ogni modo il ricorso in esame deve essere dichiarato infondato e va respinto;

– che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della finalità perseguita dai ricorrenti, dell’obiettiva peculiarità della questione in diritto e dei dubbi sulla situazione di fatto che hanno richiesto l’incombente istruttorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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