Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2012, n. 5124 Tributi locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I contribuenti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dai Consorzio all’istanza di rimborso dei contributi, consortili pagati per l’anno 2001, in relazione ad immobili di loro proprietà ubicati nel Comune di (OMISSIS).

A fondamento della pretesa, i ricorrenti deducevano che, in tutto il corso della sua vita (venticinquennale), il Consorzio non aveva recato loro alcun beneficio, per l’assoluta mancanza, nel territorio, di rogge, canali, torrentelli, opere irrigue e puntualizzavano di aver conferito acque reflue e parte delle acque meteoriche al gestore Servizio Idrico Integrato Alto Vigentino Servizi s.r.l., sicchè nulla dovevano ad altri enti ai sensi della L. n. 36 del 1994.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, sul presupposto della mancata impugnazione delle cartelle che avevano indotto i pagamenti poi richiesti in restituzione.

In esito all’appello dei ricorrenti, la decisione di primo grado fu confermata dalla commissione regionale, con diversa motivazione.

I giudici di appello affermarono, in particolare, che la circostanza che i beni dei ricorrenti rientravano nell’area del Consorzio e nel relativo "perimetro di contribuenza" comprovava la sussistenza del beneficio, tanto più che nessuno dei contribuenti aveva impugnato "perimetro di contribuenza" o "piano di classifica" e che, in ogni caso, relazione tecnica e relativi allegati, prodotti dal Consorzio attestavano che tutti gli immobili siti nel Comune (OMISSIS) ricevono beneficio dall’attività del Consorzio.

Rilevarono, inoltre, che le acque meteoriche, seppur previo passaggio nella rete fognaria gestita Alto Vigentino Servizi. s.r.l. confluivano comunque, per lo smaltimento, nei corsi d’acqua in gestione del Consorzio.

Avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria. li Consorzio ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato in unico motivo.

Motivi della decisione

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale (articolato in più profili), i contribuenti hanno dedotto violazione "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa alcuni, punti decisivi della controversia".

Il motivo va disatteso.

Invero, il primo profilo – relativo all’inesistenza della cartelle di pagamento – è inammissibile, trattandosi di censura incidente sulla motivazione della decisione di primo grado e non su quella, basata su diversi presupposti, della decisione impugnata in questa sede.

Il quarto profilo – relativo alla regolamentazione delle spese dei giudizio di primo grado – è inammissibile perchè "nuovo" almeno in prospettiva di "autosufficienza", giacchè non risponde al criterio, secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga. la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 1.2 0 8 8/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04).

Gli altri profili sono inammissibili perchè introducono un inammissibile sindacato in fatto, peraltro in carenza di autosufficienza.

Invero a fronte della motivazione, in base alla quale il giudice a quo ha rilevato la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dei contributi consortili, peraltro in conformità con la giurisprudenza di questa Corte sul correlativo regime di prova: cfr. Cass, 11722/10, 26009/08) – con gli indicati motivi di ricorso, i ricorrenti, pur apparentemente prospettando carenze di motivazione, tendono, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità. Ciò perchè, nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservato l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Tutti i profili del motivo non colgono, peraltro, compiutamente la ratio della decisione impugnata, essendo questa basata sul riscontro dell’inserimento dei beni dei contribuenti nel perimetro di contribuenza e del piano di classifica e sulla presunzione da ciò derivante.

Con il secondo motivo del ricorso principale, i contribuenti – deducendo violazione ed erronea applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 27, comma 3 – pongono il seguente quesito di diritto: "si chiede … a codesta… Corte di volersi pronunciare sulla effettiva portata del predetto art. 21, comma 3" esplicando con precisione i soggetti tenuti al pagamento del contributo consortile per il fatto di scaricare le acque nei canali affidati alla gestione dei Consorzio di bonifica".

Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito.

Atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione: avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09) – occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità della censura, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di "quesito di diritto" e "momento di sintesi".

Deve, infatti, osservarsi che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v, Cass. s.u. 3519/08).

Tanto premesso in linea di principio, deve rilevarsi, in concreto, che il quesito di cui è corredata la censura di violazione di legge svolte dai contribuenti si esaurisce, in contrasto con il suesposto criterio, in mera petizione di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale resta assorbito.

P.Q.M.

la Corte: riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 1.400,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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