T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 1577

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che la prospettata necessità di integrare il contraddittorio non è meritevole di apprezzamento, poiché l’anno di nomina è qualificabile come atto scindibile, e le vicende di un soggetto non si ripercuotono automaticamente sulle altre persone incaricate né sull’organo nel suo complesso;

– che, nel merito, l’impostazione di parte ricorrente non è condivisa dal Collegio;

– che l’invocato atto di indirizzo in materia di nomine e designazioni di competenza del Sindaco contempla 4 fattispecie di limiti ed incompatibilità (cfr. art. 4 commi da 1 a 4);

– che i primi 3 commi descrivono profili ostativi all’accesso alle cariche presso Aziende, Fondazioni, Istituzioni o Enti con l’espressa estensione alle Società (così come ad esempio l’art. 1 comma 1), mentre il comma 4 – che introduce i limiti temporali alla nomina – omette di richiamare gli organismi societari;

– che il chiaro dato letterale è suffragato dalla disposizione di cui all’art. 2383 comma 3 del c.c., che introduce la regola della rieleggibilità degli amministratori salva diversa disposizione statutaria;

– che trova inoltre applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale – 23/7/2010 n. 283) secondo il quale l’eleggibilità costituisce la regola mentre l’ineleggibilità rappresenta un’eccezione, sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione;

– che considerazioni analoghe valgono per le cause di incompatibilità, dal momento che le une e le altre introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo;

Atteso:

– che in ogni caso – in disparte la differente natura della Società attuale rispetto al precedente organismo (Società patrimoniale e non più industriale) – costituisce ostacolo alla nuova nomina lo svolgimento dell’incarico "per un tempo superiore al doppio della prevista durata", mentre nella fattispecie detta soglia non è stata superata;

– che la soluzione è coerente con la durata limitata di talune cariche (come quella di cui si discorre, che è triennale), poiché si traduce in una riduzione del divario tra le ipotesi concorrenti descritte al 4 comma;

– che infatti l’elemento ostativo è individuato alternativamente nei due mandati amministrativi consecutivi (riferiti al Sindaco e quindi ordinariamente 5 + 5 anni) e nel lasso temporale che supera il doppio della durata statutariamente prevista (e quindi oltre i 4 anni per le nomine biennali ed oltre i 6 per le nomine triennali);

– che questa formulazione permette a coloro che rientrano nel limite temporale di ricoprire la carica per il tempo previsto nell’atto di nomina, salvo l’ulteriore vincolo dei due mandati consecutivi;

Tenuto conto:

– che pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo, previa compensazione del 50% in ragione della natura parzialmente interpretativa delle questioni sollevate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente e al controinteressato la somma di Euro 1.000 per ciascuno a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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