T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 2767 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Il ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il provvedimento contenente l’ordine di demolizione di opere abusive, conseguente al rigetto della domanda di sanatoria.

Questa l’evoluzione dei fatti:

in data 9.2.2009 il Sig. P. ha presentato una domanda per il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di un capannone prefabbricato, di 300 mq, destinato al ricovero dei mezzi agricoli.

Il Responsabile del Servizio tecnico, con nota del 20.5.2009 prot. 1700, comunicava il rilascio del permesso di costruire, previo pagamento degli oneri, facendo però presente che doveva essere presentata anche la domanda di autorizzazione paesaggistica.

A seguito di sopralluogo, veniva accertato che era stato realizzato un manufatto, non solo in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, ma anche in difformità dal titolo edilizio, in quanto il volume realizzato era il doppio rispetto a quello previsto nei progetti presentati, con una occupazione della superficie di 600 mq.

Dopo l’ordine di demolizione n. 76 del 15.1.2010, il proprietario presentava domanda di sanatoria e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Entrambe le domande venivano respinte, dopo regolare notifica dell’avviso ex art 10 bis L. 241/90, e con ordinanza n. 79 dell’11 giugno 2011 l’Amministrazione disponeva la demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso l’ordinanza n. 79/2011, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento ed errore sui fatti: il Comune ha adottato il provvedimento sull’erroneo presupposto che mancasse il titolo edilizio, mentre sarebbe stata rilasciata la concessione edilizia n. 2/2009 del 26.5.2009;

2) eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di affidamento e di proporzionalità dell’azione amministrativa: l’opera è conforme al progetto ed è compatibile con il contesto paesaggistico, per cui si è creato in capo al ricorrente una legittima aspettativa.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011 i ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, la tesi difensiva di parte ricorrente si fonda sulla esistenza di un titolo abilitativo, cioè il permesso di costruire 2/09: sarebbe quindi stata disposta la demolizione di opere regolarmente assentite.

Dalla produzione documentale dell’Amministrazione Comunale risulta tuttavia che il permesso di costruire n. 2/2009 è stato rilasciato al Sig.Donatello Bacci ed è stato emesso a conclusione di un procedimento diverso.

La domanda di permesso di costruire del ricorrente è invece stata riscontrata con la nota del 20 maggio 2009, in cui si rappresentava la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica e si subordinava il rilascio del titolo al pagamento degli oneri, obbligazione che non risulta ancora adempiuta.

Pertanto, in assenza del titolo edilizio l’ordinanza di demolizione è legittima.

Non solo.

Il capannone risulta anche realizzato in difformità rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie allegate al progetto, con la conseguenza che, anche a voler ritenere la comunicazione del 20.5.09 una sorta di titolo sostitutivo, permane l’abusività del manufatto esistente, oltre l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, che rende insanabile l’opera, ai sensi dell’art 146 comma 4 del D. lvo 42/2004.

Questi rilievi sono sufficienti a respingere anche il secondo motivo, relativo all’affidamento e alla buona fede del ricorrente: a fronte di un abuso, né l’erronea convinzioni di aver ottenuto il provvedimento né il decorso del tempo possono far affievolire l’interesse pubblico generale perseguito dall’Ente locale ad un ordinato sviluppo del territorio, né far ingenerare un qualsiasi affidamento sul consolidamento di una situazione di fatto illegittima.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore del Comune di Bastida Pancarana la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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