Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37704 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 28 aprile 2009 e depositata il 17 giugno 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, 11 febbraio 2004, appellata da P.V. e da P.A.F., imputati di delitti di detenzione illegale di armi comuni da sparo, di detenzione di armi clandestine, commessi il 4 novembre 1995, ha ridotto (da un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 900 di multa) a un anno di reclusione ed Euro 300 di multa, la pena infilila ad P.A. F. – ragguagliandone la entità in misura pari a quella della pena irrogata all’altro appellante – e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, motivando – per quanto qui rileva – in relazione ai motivi di gravame di entrambi i giudicabili in punto di dosimetria della pena e del solo P.A.F. in ordine al diniego della sospensione condizionale della esecuzione della pena: i fatti non appaiono di modesta gravita, avuto riguardo al contesto delle indagini; tuttavia la pena inflitta ad P.A.F. può essere adeguatamente contenuta nella stessa misura della sanzione applicata all’altro imputato; i precedenti penali e quelli giudiziali di P.A.F. – condannato in primo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il concorso col fratello V. nel delitto di estorsione – non consentono di formulare la prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

2. – Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, col ministero del comune difensore di fiducia, avvocato Umberto Salvatori, mediante distinti atti del 30 ottobre 2010 ( P.A.F.) e del 21 aprile 2011 ( P.V.).

2.1 – P.A.F. formula due motivi.

2.1.1 – Con il primo motivo difensore denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego della sospensione condizionale della esecuzione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, opponendo: la condanna pel delitto di estorsione (negativamente valutata dalla Corte territoriale) è stata riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 14 aprile 2003, di assoluzione per insussistenza del fatto; che i precedenti penali sono risalenti nel tempo o relativi a fattispecie ormai depenalizzate; il giudice a quo non ha valutato i profili di cui all’art. 133 c.p. ai fini della prognosi di cui all’art. 163 c.p..

2.1.2 – Col secondo motivo il difensore deduce, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 133 e 163 c.p. reiterando la doglianza per la omessa "verifica di tutti i presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio". 2.2 – P.V. formula tre motivi.

2.2.1 – Con il primo motivo il difensore deduce, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifica censura formulata col gravame.

2.2.2 – Con il secondo motivo il difensore deduce, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "c", rectius: lett. b), inosservanza della legge penale, in relazione alla dosimetria della pena, opponendo, con riferimento alla considerazione della Corte territoriale circa il contesto della indagine, la intervenuta assoluzione, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di estorsione, pronunciata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 14 aprile 2003 e assumendo che i precedenti penali sono risalenti nel tempo o relativi a fattispecie ormai depenalizzate.

2.2.3 – Con il terzo motivo, afferente ancora al trattamento sanzionatorio, il difensore deduce, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione, reiterando la deduzione, assertivamente formulata nel giudizio di appello, circa la succitata assoluzione.

3. – Assorbente è, in limine, il preliminare rilievo della estinzione di tutti i reati ascritti ai ricorrenti, per intervenuta prescrizione.

Considerata l’epoca della commissione (4 novembre 1995) e il titolo dei reati (puniti con pene inferiori a dieci anni) i termini della prescrizione ordinaria (anni dieci), pur computando il prolungamento massimo per effetto degli atti interruttivi utilmente compiuti (pari a complessivi anni quindici), alla stregua delle disposizioni (meno favorevoli per l’imputato) contenute nelle previgenti formulazioni degli artt. 157 e 160 c.p. – ultrattivamente applicabili in virtù della norma transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 – sono spirati il 4 novembre 2010, addirittura prima dell’inoltro degli atti a questa Corte.

Consegue l’annullamento, senza rinvio della impugnata sentenza, perchè i reati sono estinti per prescrizione, fatta salva, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 1, in relazione al primo capoverso dell’art. 240 c.p., la confisca delle armi e delle munizioni sequestrale (Cass. Sez. 1, n. 696 dell’8 marzo 1988, Bua, massima n. 180224; Sez. 1, n. 3894 del 23 maggio 1988, Ziotti, massima n. 180795; Sez. 1, n. 2161 del 2 luglio 1990, Valiani, massima n. 185023; Sez. 1, n. 2919 del 24 settembre 1990, Sistemi, massima n. 185726; Sez. 1, n. 11828 del 3 novembre 1995, Dotto, massima n. 202867; Sez. 1, n. 5967 del 23 ottobre 1997, Porpiglia, massima n. 209788; Sez. 1, n. 413 del 29 ottobre 1997, Caracciolo, massima n. 209434; Sez. 1, n. 11128 del 12 novembre 1997, Maesano, massima n. 209157; Sez. 1, n. 1264 del 10 novembre 2006, Pisciotta, massima n. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 1 ottobre 2008, Cattane, massima n. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20 gennaio 2010, Trisolino, massima n. 246532).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per prescrizione, ferma restando la disposta confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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