T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 2765 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art 117 cod. proc. amm., il silenzio mantenuto sulla domanda di emersione di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Sig.ra C.A., in data 29.9.2009, alla Prefettura di Milano.

Il ricorso, notificato in data 14.7.2011, è stato depositato in data 9.9.2011.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 novembre 2011, il Collegio ha sollevato, ai sensi dell’art 73 comma 3 cod. proc. amm., l’eccezione di irricevibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine di deposito del ricorso.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è irricevibile, in quanto il rito del silenzio, di cui all’art. 117 c.p.a., è un rito in camera di consiglio cui si applica l’art. 87 comma 3, c.p.a., per il quale sono dimezzati tutti i termini processuali, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti. È, pertanto, dimezzato il termine ordinario di deposito del ricorso, di cui all’art. 45 comma 1, c.p.a., da intendersi ridotto da trenta a quindici giorni, e decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto processuale si è perfezionata anche per il destinatario.

Il presente ricorso, pacificamente depositato oltre il termine di 15 giorni dall’ultima notifica, è quindi irricevibile.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi, visto il carattere processuale della presente pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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