Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.V., già condannato per la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 con sentenze di primo – trib.

Crotone, sez. distaccata di Strongoli 17.4.2007 – e di secondo grado – Corte di appello di Catanzaro 16.11/30.11.2010 – alla pena di mesi quattro di arresto, ricorre per cassazione avverso la decisione di appello, denunciando da un lato, carenza di motivazione in ordine alla asserita frequentazione di pregiudicati, dall’altro eccependo l’avvenuta prescrizione della contravvenzione ancor prima della sentenza di secondo grado.

Inammissibile la prima censura, per avere puntualmente indicato i giudici del gravame i contatti con pituite le persone, come indicate nel capo di imputazione, protrattisi fino al 26.10.2003. Ed è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è richiesta, per l’integrazione del reato sotto il profilo della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione, anche con soggetti legati da rapporto di parentela, essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento (Sez. 1, 26.11/11.12.2009, Caputo, Rv 245882; Sez. 1, 17.6/1.7.2009, P.G. in proc. Manzari, Rv 244791).

Fondata invece la seconda, già proposta in sede di giudizio di secondo grado, condivisa dal P.G. di udienza, per nulla considerata dai giudici di appello, la cui decisione è intervenuta ben oltre i tre anni dalla sentenza primo grado. Invero il reato consumato alla data del 26.10.2003 si è prescritto, in mancanza di periodi di sospensione, alla data del 26.10.2008.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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