Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 5.3.2010 il PM di Livorno convalidò il sequestro probatorio operato il 3.3.2010 dalla PG di Kg. 25.500 di spezzoni di cavi elettrici in relazione al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256.

La richiesta di riesame venne rigettata dal tribunale del riesame di Livorno con la ordinanza in epigrafe. Osservò il tribunale che le doglianze della difesa avrebbero dovuto trovare compiuto esame in sede di accertamento di merito e che era necessario assicurare la conservazione della merce per gli opportuni accertamenti investigativi.

L’indagata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) motivazione meramente apparente non essendosi il tribunale pronunciato sulle puntuali violazioni di legge dedotte con l’istanza di riesame.

2) mancata indicazione dello specifico reato per il quale il provvedimento di sequestro è stato emesso, in quanto il decreto di sequestro si limita ad indicare il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, senza precisare a quale delle numerose condotte in esso previste si riferisse.

3) che il materiale non era suscettibile di confisca obbligatoria, essendo stata esclusa l’ipotesi di cui all’art. 240 c.p., comma 2, n. 1, e non trattandosi di cosa intrinsecamente pericolosa o illecita.

4) che nel decreto mancava la indicazione delle concrete e specifiche finalità probatorie perseguite con il sequestro di Kg. 25.500 di spezzoni di cavi elettrici.

5) erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, invece dell’art. 258, comma 4, perchè l’erronea indicazione del codice CER integra un mero illecito amministrativo.

Motivi della decisione

E’ preliminare ed assorbente l’esame del quarto motivo con il quale si denuncia la mancanza delle condizioni per procedere ad un sequestro probatorio, anche per la mancata indicazione delle specifiche e concrete esigenze probatorie.

Il motivo è fondato. Innanzitutto deve osservarsi che il fatto stesso che il sequestro abbia avuto ad oggetto ben 25.500 Kg. di spezzoni di cavi elettrici dimostra di per sè che le finalità perseguite dal provvedimento non erano probatorie, bensì preventive.

Deve quindi ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è illegittimo un sequestro avente finalità preventive che invece il pubblico ministero qualifichi come sequestro probatorio ed adotti con proprio decreto, atteso che con tale inesatta qualificazione il pubblico ministero viene illegittimamente ad espropriare il giudice per le indagini preliminari della giurisdizione che l’art. 321 c.p.p. gli riserva in tema di adozione di sequestro preventivo; e che il tribunale del riesame non può limitarsi a ritenere vincolanti la qualificazione e la finalità del sequestro indicate nel verbale della P.G. o nel decreto del PM, ma deve compiere una autonoma e motivata valutazione delle finalità in concreto effettivamente perseguite e della reale natura del sequestro stesso (cfr. Sez. 3, 5 giugno 2007, n. 37837, Grande, m. 237925; Sez. 3, 26.1.2011, Morlando; Sez. 3, 24.9.2009, Margani; Sez. 3, 3 novembre 2009, El Kaarfi; Sez. 3, 9 febbraio 2010, Conte; Sez. 3, 28 settembre 1995, Viola, m. 202.953; Sez. 1, 19 ottobre 1993, Artuso, m. 195712).

Il tribunale del riesame, quindi, invece di limitarsi a rinviare al giudizio del merito l’esame delle doglianze mosse dalla difesa, avrebbe dovuto innanzitutto esaminare e valutare la reale qualificazione giuridica del sequestro e la concreta finalità perseguita nella specie e dichiarare la nullità del decreto di sequestro preventivo irritualmente emesso dal P.M. nelle forme del sequestro probatorio (cfr. Sez. 3, 21 novembre 2006, n. 42115, Di Gregorio).

Ciò trova conferma anche nel fatto che lo stesso decreto di sequestro fa riferimento, per giustificare il vincolo, anche alla possibilità di una confisca obbligatoria del materiale. Orbene – a prescindere in questa sede dalla questione della suscettibilità o meno del materiale in oggetto ad essere confiscato – è sufficiente ricordare che il sequestro finalizzato ad una futura confisca deve essere disposto nelle forme del sequestro preventivo e non già in quelle del sequestro probatorio.

Il quarto motivo è fondato anche sotto un altro decisivo motivo.

Infatti, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Ferazzi, m. 226711, 226.712, e 226.713; e numerose altre successive): a) "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti"; b) "qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse"; c) "nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti".

Nel caso di specie, la difesa aveva esattamente eccepito nella richiesta di riesame che non poteva certamente integrare una idonea motivazione sulla necessaria sussistenza di una concreta finalità probatoria la generica ed apodittica affermazione, contenuta nel decreto di convalida del sequestro, che esso era "utile ai fini della prova". La radicale pretermissione della indicazione delle specifiche esigenze probatorie da parte dell’organo dell’accusa, si rinviene poi anche nell’ordinanza del tribunale del riesame, la quale si è invero limitata ad affermare che era tuttora presente l’esigenza di conservazione della merce "per gli opportuni accertamenti investigativi". Si tratta di una espressione anch’essa del tutto generica ed apodittica, non essendo stati indicati quali sarebbero gli specifici accertamenti investigativi da effettuare e tanto meno gli accertamenti ritenuti opportuni, sicchè la stessa non può certamente ritenersi idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione sulla esistenza di specifiche e concrete esigenze probatorie idonee a giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente tutelato.

Gli altri motivi restano assorbiti.

In conclusione, devono essere annullati senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto del pubblico ministero di Livorno del 5 marzo 2010 di convalida del sequestro, con conseguente ordine di restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il provvedimento genetico di convalida del sequestro del pubblico ministero di Livorno in data 5 marzo 2010, e dispone restituirsi quanto in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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