T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-11-2011, n. 2770

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Svolgimento del processo

Con il ricorso elettorale in oggetto, ritualmente proposto e poi ritualmente notificato unitamente al decreto 10.6.2011 n.905 del Presidente della IV Sezione dell’adito Tribunale, l’istante, candidato n.10 per la lista n.16 "Il Popolo della Libertà" nelle elezioni svoltesi nel maggio 2011 per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, ha impugnato le operazioni afferenti tali elezioni assumendone la illegittimità sotto alcuni profili e chiedendone il parziale annullamento e la parziale conseguente correzione.

Non si sono costituiti in giudizio gli intimati.

Con ordinanza 8.7.2011 n.185, poi regolarmente eseguita, questo T.A.R. Sez. IV – ha disposto che la Prefettura di Varese procedesse, in contradditorio con le parti in causa, ad un riscontro della documentazione elettorale in suo possesso al fine di verificare il numero di preferenze ottenute dal ricorrente e dal controinteressato in alcune sezioni elettorali specificate in ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8.11.2011, sentito il patrono del ricorrente, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

I. Come accennato in narrativa, l’istante ha impugnato le operazioni afferenti le elezioni amministrative del Comune di Busto Arsizio tenutesi nel maggio 2011, sostenendo, in particolare, che il gravato verbale di proclamazione degli eletti sarebbe inficiato da errori la cui eliminazione, ad opera dell’adito Tribunale, porterebbe alla attribuzione a lui di un complessivo numero di 201 (anziché 200) preferenze ed alla attribuzione all’odierno controinteressato sig. R.U.M., candidato n.22 della lista elettorale n.16 cui era appartenente anche il ricorrente, di un complessivo numero di 201 (anziché 202) preferenze: la parità dei voti conseguiti dai due contendenti ed il fatto che nella citata lista n.16 del P.D.L. esso ricorrente sig. C. sarebbe il candidato n.10, mentre il controinteressato sig. R. sarebbe il candidato n.22, determinerebbero la collocazione del primo al 13° posto della graduatoria elettorale di che trattasi e la collocazione del secondo al 14° posto della medesima.

L’istante ha concluso chiedendo che il detto verbale di proclamazione degli eletti venga parzialmente annullato e indi corretto nei sensi da lui indicati.

II. Il ricorso è fondato, e ciò alla stregua delle risultanze dell’istruttoria espletata in data 15.9.2011 presso la Prefettura di Varese, e trasfusa in apposito verbale, e della successiva disamina dell’impugnato verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Centrale Elettorale di Busto Arsizio, verbale che è stato acquisito da questo T.A.R. – Sezione IV – a seguito dell’emissione del precitato decreto presidenziale 10.6.2011 n.905.

Ed invero, dalla suddetta documentazione è emerso quanto segue:

1) al controinteressato, candidato numero 22 del P.D.L., sig. R.U.M. sono stati attribuiti dal menzionato Ufficio Centrale Elettorale complessivi voti 202, mentre al ricorrente, candidato n.10 del P.D.L., sono stati, dal medesimo Ufficio Centrale Elettorale attribuiti complessivi voti 200 (cfr. mod. 303AR);

2) al controinteressato sig. R. sono stati attribuiti dall’ Ufficio Centrale Elettorale in discorso 6 voti in più per la sezione n.42 (voti 7 anziché l’unico da lui effettivamente ottenuto), mentre non gli è stato attribuito da detto Ufficio alcun voto nelle sezioni n.66 e n. 20 pur avendo egli ottenuto 1 voto nella sezione n.66 e 4 voti nella sezione n.20. Ora, dovendosi dal complessivo numero di 202 voti attribuiti dall’Ufficio Centrale Elettorale al sig. R. detrarre 6 voti per la sezione n.42 ed aggiungere 1 voto per la sezione n.66 e 4 per la sezione n.20, ne deriva che al menzionato sig. R. sono da assegnare complessivi voti 201 (202 – 6 = 196 + 1 + 4 = 201);

3) al ricorrente sig. C. non è stato attribuito il voto di preferenza da lui ottenuto nella sezione n.50. Ora, dovendosi tener conto di ciò, al ricorrente sig. C. sono da assegnare voti 201 (200 + 1 = 201).

Stante quanto sopra, per il fatto che dei due contendenti della medesima lista P.D.L. il ricorrente sig. C. risulta essere il candidato n.10, mentre il controinteressato sig. R. risulta essere il candidato n.22, ne discende che ai sensi di legge, a parità di voti (appunto 201), la posizione superiore, nella graduatoria elettorale di che trattasi, debba essere assegnata al ricorrente candidato n.10 mentre la posizione immediatamente inferiore debba essere assegnata al controinteressato candidato n.22.

Per quanto fin qui notato, appare evidente come l’impugnato verbale di proclamazione degli eletti sia illegittimo in parte qua e debba essere coerentemente annullato e indi corretto con l’attribuzione ad entrambi i contendenti dello stesso numero totale di 201 preferenze e con la collocazione, nella graduatoria elettorale della loro lista n.16 P.D.L., del ricorrente sig. C. nella posizione di 13° e del controinteressato sig. R. nella posizione di 14°.

Nei sensi ed agli effetti suindicati il ricorso elettorale in epigrafe va, quindi, accolto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe recante l’impugnazione delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio svoltesi nel maggio 2011, lo accoglie e, per l’effetto, riconosciuta spettante al ricorrente C.P. ed al controinteressato R.U.M. (rispettivamente, candidati n. 10 e n. 22 della lista n. 16 PDL) l’attribuzione di un complessivo numero di preferenze pari a 201, colloca il medesimo signor C. nella posizione già assegnata, nel verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale di detto Comune, all’odierno controinteressato R.U.M., il quale avrà il 14° posto in graduatoria: e ciò, secondo quanto meglio specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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