Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M. veniva condannato per i reati di cui agli artt. 629 e 424 C.P. in concorso con altra persona, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto in data 19 febbraio 2008, confermata il 12 settembre 2009 dalla Corte d’Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2010 e depositata il 12 ottobre 2010, la Settima Sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile.

In data 1 settembre 2010, lo S. redigeva personalmente e depositava un ulteriore atto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., con il quale protestava la propria innocenza, affermando di non aver compreso in base a quali imputazioni sarebbe stato condannato e chiedendo che la sua posizione fosse nuovamente considerata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non indica in alcun modo le ragioni poste alla base della sua richiesta nè, tanto meno, quale sia l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte.

Come è noto, il rimedio previsto dall’art. 625 bis c.p.p. ha natura eccezionale e consente di sindacare l’errore di fatto, costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, caratterizzato da una concreta influenza esercitata sulla decisione conseguente alla inesatta percezione delle risultanze processuali.

Nessuna indicazione in tal senso viene fornita dal ricorrente il quale si limita genericamente a dichiararsi ingiustamente condannato richiedendo una nuova valutazione della sua posizione processuale non consentita in questa sede.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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