Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18/7/06, G.A., in proprio e quale legale rappresentante della sas L’Angoletto della Moda di Granieri Antonio, proponeva opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 5/7/06, con cui, su istanza della srl Le Ricerche, era stato disposto il fallimento della società e di esso socio illimitatamente responsabile.

Come unico motivo di opposizione, il G. deduceva la nullità della notifica del ricorso di fallimento in quanto non eseguita ai sensi degli artt. 145, 140 e 143 c.p.c., ma tramite P.G., e, essendo stata la consegna del decreto di comparizione non accompagnata dalla copia del ricorso di fallimento, con lesione del suoi diritti di difesa. Negava poi lo stato di decozione.

Si costituiva la creditrice istante chiedendo il rigetto del gravame Non si costituiva la curatela.

Con sentenza del 30/1-13/3/2008, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese di giudizio in favore della srl Le ricerche.

Avverso tale decisione con atto notificato il 17/9/2008, il G., in proprio e nella qualità, proponeva appello, lamentando che il Tribunale aveva dato una motivazione di puro stile circa le sue lagnanze sulla nullità della notifica del decreto di convocazione con violazione dell’art. 15, L. Fall, e conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, ribadendo che la società era rimasta assente da tutta la fase prefallimentare per mancata notifica del ricorso di fallimento e che il G. in proprio aveva ricevuto solo la comunicazione del decreto di convocazione, peraltro non corredato della copia del ricorso di fallimento.

L’appellante precisava che la presenza in udienza dell’avv. Brunetti era avvenuta su mandato di esso G. in proprio,per cui vi era vizio insanabile della mancata notifica alla società, che risultava cancellata come da annotazione nel registro delle imprese,con la conseguenza che il ricorso si sarebbe dovuto notificare ex art. 145 c.p.c., cosa non avvenuta. L’appellante lamentava la violazione del diritti di difesa ex art. 15, L. Fall., in assenza di un suo comportamento doloso, essendo reale la cessazione dell’attività come da relativa predetta annotazione e che era vero quanto dichiarato dal figlio, che aveva rifiutato di riceversi la copia del ricorso di fallimento perchè il padre non risiedeva più lì essendo legalmente separato dalla madre fin dal 1998 come da sentenza che produceva, tanto che la consegna della comunicazione era avvenuta presso la sede di PG, dopo che lo stesso appellante era stato convocato telefonicamente. L’appellante ribadiva essere stati violati i suoi diritti di difesa,stante il tempo di soli tre giorni dalla convocazione anche perchè non si aveva notizia del ricorso di fallimento in realtà mai notificato, nonchè come ulteriore motivo di gravame, lamentava l’erroneità della sentenza circa la sufficienza della comunicazione del decreto di comparizione alla società,negando rilievo al deposito di istanza di rinvio depositata dal difensore e alla presenza dello stesso in udienza senza il cliente, per cui insisteva per la revoca della dichiarazione di fallimento.

Rimanevano contumaci la curatela e la creditrice istante il fallimento.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2539/10, rigettava il reclamo Avverso detta sentenza ricorre per cassazione G. A. in proprio e nella sua qualità di ex legale rappresentante della sas Angioletto della moda sulla base di due motivi cui non resiste la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 15 nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, assumendo che il decreto di comparizione ad esso comunicato non conteneva l’indicazione del contenzioso e l’insolvenza lamentata nonchè l’indicazione del nome delle parti, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.

Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione laddove la Corte d’appello ha sostenuto che la conoscenza del debito risultava dalla corrispondenza a suo tempo intercorsa con la società creditrice.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

In relazione alla normativa dell’art. 15 nel testo anteriore alla riforma del 2006 applicabile nel caso di specie, questa Corte ha in ripetute occasioni chiarito che l’inderogabile esigenza di assicurare il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente, nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento, non postula necessariamente la sua convocazione in camera di consiglio, nè l’effettiva audizione, ma deve ritenersi soddisfatta ogni qual volta egli sia stato posto in grado di conoscere l’iniziativa assunta nei suoi confronti, e, conseguentemente, di contraddire le ragioni che le sorreggono. (Cass. 73/97).

Alla convocazione del debitore in camera di consiglio nel previgente testo di cui all’art. 15, L. Fall. si applica, infatti, il principio di libertà delle forme proprio dei procedimenti camerali e la stessa è viziata solo se non abbia consentito al debitore di conoscere l’oggetto della convocazione e di difendersi; pertanto è irrilevante che la convocazione sia avvenuta mediante comunicazione e non anche mediante notificazione, come prescritto dal giudice, che il biglietto di cancelleria non indichi se la comparizione sia davanti al giudice delegato o al collegio, che non sia stata indicata espressamente la società il cui fallimento avrebbe comportato quello del socio illimitatamente responsabile quando il fallendo sia stato comunque in grado di acquisire compiuta conoscenza della procedura e delle sue possibili conseguenze. (Cass. 9445/07).

Nel caso di specie non è dubbio che il decreto di comparizione,consegnato dalla PG in data 29.6.06, ove risultava contenuto il provvedimento del 27.6.06 del G.R del Tribunale fallimentare che aveva disposto la rinotifica del ricorso di fallimento e la fissazione di nuova udienza camerale, abbia costituito, a prescindere dal fatto se la notifica sia avvenuta o meno anche per il ricorso di fallimento, idonea comunicazione del fatto che a carico della società era in corso una istruttoria prefallimentare. Del resto, il G. si è presentato all’audizione tramite il proprio difensore e quest’ultimo in quell’occasione ha avuto modo di acquisire tutte le necessarie informazioni al fine di espletare le proprie difese, senza dire che, avendo ricevuto la notifica tre giorni prima dell’udienza, i ricorrenti avrebbero potuto, usando la normale diligenza, prendere tempestivamente visione degli atti della procedura.

Priva di rilievo è la notazione della Corte d’appello circa la avvenuta conoscenza in precedenza della istanza di fallimento poichè in ogni caso la convocazione a comparire innanzi al Tribunale con le modalità dianzi descritte e la comparizione effettiva del difensore del G. in udienza erano di per sè idonee a garantire il diritto di difesa.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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