T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 17-11-2011, n. 1709 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I figli dei ricorrenti, -OMISSIS, frequentano l’Istituto di istruzione superiore "L. Luzzati" della Gazzera e l’Istituto statale d’arte di Venezia, e sono affetti da infermità accertate di particolare gravità (autismo e disturbo pervasivo dello sviluppo).

Per l’anno scolastico 2010 – 2011 agli alunni sono state assegnate rispettivamente un numero di 7 e 9 ore di sostegno settimanali, giudicate insufficienti ad assicurare una corretta ed efficace integrazione scolastica.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano gli atti che hanno condotto all’individuazione di questo numero di ore, per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 34 e 38 della Costituzione, degli artt. 1, lett. A, 8 lett. D, 12, commi 2, 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell’art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 10 del DM 24 luglio 1998, n. 331, e degli artt. 15 e 17 della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 24 febbraio 1994, richiamato dalla circolare ministeriale 12 giugno 2007, n. 51, e dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, violazione dell’art. 9, comma 15, e 10, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

II) difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, ingiustizia grave e manifesta, nonché violazione degli artt. 9, comma 15, e 10 comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122;

III) relativamente al solo -OMISSIS, violazione dell’art. 9, comma 15, e dell’art. 10, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, perché a seguito dell’ordinanza cautelare n. 1104 del 2 dicembre 2009, resa nel giudizio r.g. 2250 del 2009 relativamente all’anno scolastico 2009/2010 sono state riconosciute all’alunno 18 ore settimanali di sostegno, e la norma citata assicura un contingente di docenti pari a quello dell’anno precedente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 94 del 20 gennaio 2011, è stata accolta la domanda cautelare.

In esecuzione dell’ordinanza l’Amministrazione si è rideterminata aumentando le ore settimanali di sostegno da 9 a 18 per -OMISSIS, e da 7 a 13 per -OMISSIS.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va in primo luogo osservato che nell’ordinamento vigente è la stessa Costituzione all’art. 38, terzo comma, a riconoscere il diritto all’educazione dei soggetti che, in quanto portatori di handicap, siano minorati, e l’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 afferma che è garantito al disabile il diritto all’educazione ed all’istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’art. 2, comma 414, della medesima legge, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Ne discende che a fronte di un’accertata inabilità lo studente ha diritto al sostegno per corrispondere alle proprie esigenze di integrazione.

Nel caso all’esame l’insufficienza delle ore assegnate emerge dalla stessa relazione dell’Amministrazione e dalla documentazione dalla medesima depositata.

Infatti nonostante in sede di rilevazione del numero degli alunni disabili con specificazione del tipo di disabilità finalizzata alla definizione degli organici di fatto fosse stata data l’espressa indicazione, formulata dall’Ufficio scolastico provinciale di Venezia (cfr. la nota prot. n. 1205/ris. Del 15 dicembre 2010 di cui al doc. 4 allegato dall’Amministrazione) sulla scorta dell’orientamento espresso dal comitato regionale di destinare "il rapporto massimo (possibile) di ore con sostegno (…) agli alunni con gravi problemi comportamentali (primo asse – spettro autistico)", nella relazione dell’Istituto statale d’arte viene espressamente ammesso che le ore di sostegno sono state divise in misura uguale tra tutti gli allievi interessati, indipendentemente dal tipo di disabilità, per un rapporto di 1 a 2.

Inoltre dalla documentazione versata in atti non risulta essere stata svolta alcuna attività istruttoria volta ad accertare il numero di ore di sostegno individualmente necessario per ciascuno dei due alunni, quando invece la normativa vigente precisa compiutamente il percorso che l’Amministrazione è tenuta a compiere per determinare il numero delle ore.

Infatti l’art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, afferma che a seguito dell’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, deve far seguito la redazione di un apposito profilo dinamico – funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione devono provvedere congiuntamente gli operatori delle unità sanitarie locali e il personale insegnante specializzato della scuola.

La norma precisa che il profilo dinamico – funzionale deve indicare le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, che le possibilità di recupero, nonché le capacità che devono essere sviluppate.

Da quanto esposto discende che la determinazione della consistenza della prestazione di sostegno deve essere correlata alle effettive esigenze dell’alunno, ed ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo tener conto dell’andamento della patologia da cui il minore è affetto (l’art. 12, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede infatti che alla elaborazione del profilo dinamico -funzionale iniziale debbano seguire delle verifiche periodiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico).

Il DPR 24 febbraio 1994, recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, definisce in dettaglio la funzione ed i contenuti della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato.

Orbene, nel caso all’esame, come dedotto dai ricorrenti, non risultano adottati per nessuno dei due alunni il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, ed anche l’aumento delle ore di sostegno accordato a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare non risulta preceduto dall’esercizio di alcuna attività istruttoria.

Risultano pertanto fondate e meritevoli di accoglimento le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché di violazione dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’Amministrazione per l’effetto conformativo conseguente all’accoglimento del ricorso, dovrà rideterminare per ciascun alunno il numero delle ore di sostegno da assegnare mediante una rinnovata ed attualizzata attività istruttoria che sia conforme agli adempimenti imposti dalla normativa sopra citata.

Va invece disattesa la pretesa dei ricorrenti di ottenere un numero di ore di sostegno pari al rapporto di 1 a 1 rispetto all’orario scolastico, in quanto una tale statuizione attiene a valutazioni di merito riservate all’amministrazione.

Infatti, come è stato osservato, in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231), l’obiettivo primario "è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi".

La censura di cui al terzo motivo deve essere respinta in quanto l’art. 9, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, si riferisce al mantenimento degli organici dei docenti per l’anno scolastico 2010/2011 per un contingente pari a quello dell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, senza porre un vincolo immediatamente precettivo volto alla conservazione del numero di ore di sostegno assegnate a ciascuno studente.

In definitiva pertanto nei termini indicati il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti nel senso precisato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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