T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 17-11-2011, n. 1702 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’esistenza, a carico del cittadino extracomunitario, di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286.

Il provvedimento è impugnato contestando, sotto diversi profili, il carattere ostativo di tale condanna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10 maggio 2011, n. 8, condivisa dal Collegio, ha affermato che è illegittimo e va annullato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che abbia rigettato l’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Infatti tale reato, a seguito della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010, è da ritenere abolito (cfr. sul punto la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU).

La direttiva stessa è ormai applicabile negli stati nazionali.

Le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possono più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti, come quello all’esame, ancora sub iudice.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi sul punto, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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