Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. ha agito per ottenere equa riparazione del danno non patrimoniale subito a seguito della non ragionevole durata del giudizio civile di risarcimento danni da incidente stradale durato in primo grado dal 23 settembre 1993 al 29 dicembre 2001 e in appello dal 22 febbraio 2003 al 12 dicembre 2005.

La Corte di appello di Roma ha accolto la domanda liquidando la somma di 5.000 a titolo di equa riparazione e condannando il Ministero della Giustizia al suo pagamento con interessi dalla data del decreto e spese della procedura.

Ricorre per cassazione S.G., unitamente all’avv.to R. D.M., deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U.;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost..

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.

La Corte riunita in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso, seppure tempestivo, è inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla presente controversia.

I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Non sussistono i presupposti di legge per la condanna ex art. 385 c.p.c. richiesta dal pubblico ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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