Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-11-2011, n. 6094 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con delibera 7 luglio 1993 n. 611 l’Amministratore straordinario della U.L.S.S. – n. 18 Riviera del Brenta – Dolo (VE) dispose "l’annullamento" (recte revoca) della gara d’appalto (già indetta con bando dell’aprile 1992) per l’affidamento con licitazione privata (ai sensi del D.lgs n. 406/1991, art. 29,1° comma, lett.b) dei lavori di riorganizzazione e completamento dell’Area Ospedaliera di Dolo per un importo a base d’asta di Lire 16.500.000.000.

La società D. V. D. e C. spa, avendo presentato l’offerta prima della revoca della gara, chiese il risarcimento del danno (quantificato in lire 507.200.952 ed euro 261.947,43) con ricorso al TAR Veneto (RG. 753/2002) che, però, con sentenza n. 3479/2007 lo ha respinto (recte lo ha dichiarato inammissibile) per violazione della regola del "ne bis in idem" con riferimento alla uguale pretesa già azionata in precedente giudizio definito con sentenza sfavorevole TAR Veneto n. 1782/2001 per la quale pendeva appello (poi nelle more dichiarato perento).

1.1. Avverso tale sentenza l’impresa ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma.

Ad avviso dell’appellante l’ingiustizia del danno patito, connesso alle ingenti spese di progettazione affrontate, e la connessa responsabilità della U.L.S.S. trovavano fondamento nella indizione di una gara sulla base di un progetto base di cui la stazione appaltante non aveva verificato l’attualità; pertanto l’impresa chiedeva alla Unità sanitaria il ristoro della spese di progettazione inutilmente affrontate, facendo presente che tale domanda era diversa da quella introdotta con il precedente ricorso del 1997 volta ad ottenere l’annullamento della delibera n. 611/1993 con il connesso risarcimento del danno per responsabilità per "culpa in contrahendo".

1.2 Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 13 (subentrata alla cessata U.L.S.S. n. 18), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello sotto più profili (domanda già definita in precedente giudizio TAR, mancato annullamento del provvedimento fonte del danno, genericità delle censure mosse alla condotta della stazione appaltante), e poi ne ha chiesto anche il rigetto nel merito per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la risarcibilità del danno extracontrattuale.

Con successiva memoria la parte appellante ha replicato alle avverse eccezioni ed argomentazioni, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. In diritto la controversia concerne la pretesa dell’appellante di ottenere il risarcimento del pregiudizio economico patito a causa della presentazione della propria offerta ad una gara indetta con il metodo della licitazione privata nel 1992 dalla U.S.L. L. n. 18 Riviera del Brenta (VE) per il completamento dell’area ospedaliera di Dolo, poi "annullata" (prima della chiusura del termine per la presentazione delle domande) con delibera dell’Amm.re straordinario 7 luglio 1993, n. 611, per sopravvenute diverse valutazioni circa il criterio di aggiudicazione prescelto (D.L. 19/12/1991 n. 406, art. 29, comma 1, lett. b, che veniva sostituito da quello di cui alla legge 2/2/1973 n. 14, art. 1 lett. d).

2.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sotto più profili sollevate dall’Az. ULSS. n. 13 (già ULSS n. 18 – Riviera del Brenta), poiché l’appello appare infondato nel merito.

In particolare, precisato che l’appellante ha quantificato il pregiudizio economico di cui chiede il risarcimento in euro 261.947,43, ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento della domanda di risarcimento.

Preliminarmente è opportuno far presente che, comunque, agli atti sono state esibite fatture dello studio di progettazione pari soltanto a lire 100.000.000.

Inoltre non è ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza, nell’operato dell’Azienda sanitaria che ha "annullato", recte revocato, il bando di gara prima dell’esaurirsi del termine per la presentazione delle offerte.

Infatti, come si desume dalle premesse della delibera di esercizio dell’autotutela, la esigenza di un riesame del progetto dei lavori (da appaltare) da parte del competente organo tecnico regionale si era evidenziata già nella fase di prequalificazione, mentre dopo, nella fase di presentazione delle offerte, l’azienda sanitaria, in corrispondenza alla tipologia del criterio di valutazione dell’offerta tecnica (e cioè la possibilità per l’offerente di proporre varianti migliorative al progetto base), aveva rilevato diffuse incertezze interpretative da parte delle aziende concorrenti che avevano chiesto molti chiarimenti ed integrazioni di elaborati progettuali.

2.2. Pertanto (a differenza di quanto dedotto dall’appellante) la revoca della procedura di gara non trova il suo fondamento nella negligenza dell’azienda sanitaria che non avrebbe ben valutato la "inattualità del progetto"(posto a base della gara bandita nel 1992), ma piuttosto in situazioni di carattere organizzativo e finanziario che si sono evolute nell’arco pluriennale di tempo intercorso tra l’approvazione del progetto base e l’epoca di presentazione delle offerte.

In tali sensi depongono chiaramente le osservazioni inserite nella premessa della delibera di revoca che, tra l’altro, preannunciano la scelta di un nuovo metodo di aggiudicazione previsto dalla normativa dell’epoca (e cioè quello delle offerte segrete con media finale, ai sensi della legge n. 14/1973, art. 1, lett. d) al fine di superare le perplessità che si erano evidenziate in ordine al corretto uso della discrezionalità nella valutazione delle varianti tecniche previste nella formulazione delle offerte tecniche dal bando originario del 1992.

Non appare, quindi, condivisibile l’assunto dell’appellante secondo il quale l’ingiustizia del danno si rinveniva nella colpevole indizione di una gara sulla base di un progetto in realtà superato fin da quell’epoca.

2.3. Concludendo, quindi, non sussistono nella fattispecie all’esame gli elementi della ingiustizia del pregiudizio economico patito dall’appellante e della colpa dell’azienda sanitaria nell’indizione della prima procedura di gara che, poi, è stata revocata.

Né l’appellante ha titolo ad ottenere, almeno un "indennizzo", per il pregiudizio patito a seguito dell’esercizio del potere di revoca da parte dell’unità sanitaria, poiché, come è noto, tale possibilità è stata introdotta come regola generale dalla legge n. 15/2005, e quindi in epoca molto successiva alla gara in controversia, mentre nel precedente quadro normativo la spettanza di un indennizzo poteva trovare fondamento soltanto in specifiche disposizioni di rango legislativo nel caso di specie mancanti.

3. Le esposte considerazioni consentono di concludere che la domanda di risarcimento del danno non è fondata; pertanto l’appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata, anche se con diversa motivazione.

Considerate, peraltro, le caratteristiche della vicenda e la posizione dell’impresa che ha partecipato alla gara, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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