Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6116 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con ricorso iscritto al n. 6231 del 2011, I. V. s.p.a. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 1099 del 30 giugno 2011 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro A. s.p.a. e E. consorzio stabile per l’annullamento della disposizione n. 47 dd. 25 marzo 2011, con la quale il presidente di A. s.p.a. aggiudicato definitivamente, in favore della ATI controinteressata l’appalto "VE 13/09" ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’opera: S.S. 51 di "Alemagna" – Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale Est) – Collegamento La Sega – Ospedale – 1° stralcio "La Sega – Rindola", della nota dd. 25 marzo 2011, prot. n. CDG0042643P con la quale A. s.p.a. ha comunicato l’esito della procedura, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

considerato che il giudice di prime cure ha respinto il ricorso nel merito, evidenziando la correttezza dell’azione amministrativa sia in relazione alla ammissibilità del computo metrico presentato dall’aggiudicataria, sia in merito alla completezza della documentazione, sia infine in rapporto alla non necessità della verifica sui prezzi offerti dall’aggiudicataria, dichiarando conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria;

considerato che in secondo grado l’appellante ha riproposto le proprie censure, evidenziando l’erroneità della ricostruzione in fatto ed in diritto operata dalla sentenza, e che parimenti l’aggiudicataria appellata ha riproposto in via incidentale le doglianze mosse in primo grado sull’ammissione della I. V. s.p.a. alla procedura di gara;

considerato che, nel giudizio di appello, dopo l’accoglimento della domanda di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, avutosi con decreto presidenziale n. 6231 del 22 luglio 2011, costituitisi l’Avvocatura dello Stato per A. s.p.a. e di E. consorzio stabile, all’udienza del 30 agosto 2011, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito e che, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione;

considerato che, in disparte ogni valutazione sulla priorità di esame e del rapporto tra ricorso principale ed incidentale, ritiene la Sezione di condividere l’operato del giudice di primo grado, concentrando il proprio esame sulle ragioni dell’appello principale, che è infondato nel merito, e conseguentemente dichiarando improcedibile l’appello incidentale;

considerato che il primo motivo dell’appello principale, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione del punto E.1.3. della lettera di invito, violazione del principio della segretezza delle offerte economiche e di quello della par condicio tra i concorrenti, in relazione alla mancata esclusione di E. consorzio stabile per l’indicazione della valorizzazione economica all’interno dell’offerta tecnica, appare infondato in quanto:

pur dovendosi rimarcare come la stazione appaltante si sia avvalsa di un termine assolutamente perplesso, come quello di valorizzazione economica, in una fase cruciale del procedimento, deve notarsi che tale nozione non può essere intesa, come vuole l’appellante, nel senso di impedire "qualsiasi indicazione di natura economica", in quanto la stessa lettera di invito prevede che nell’offerta tecnica sia compreso un sommario del computo metrico aggiornato, contenente tutte le voci di prezzo;

gli importi economici riportati dall’aggiudicatario nell’ambito del capitolo denominato "riepilogo supercategorie" appaiono aderenti ai contenuti della lettera d’invito, punto E.1.3., corrispondendo agli importi lordi di gara come ricalcolati tenendo conto delle correzioni previste dall’art. 90, comma 5 del d.P.R. n. 554 del 1999, e che pertanto, anche facendo astrazione dal criterio aggiuntivo utilizzato dal primo giudice (ossia il confronto con la successiva offerta economica, e quindi allegando un dato non conoscibile in un momento decisorio della fase procedimentale cronologicamente precedente), deve rilevarsi come il computo de qua, contenente unicamente l’indicazione degli importi a base di gara rivisitati, non porti alcuna indicazione sui prezzi che saranno successivamente offerti;

l’inserimento del detto riepilogo nel computo metrico, in quanto adesivo alle prescrizioni della lettera d’invito, non appare idoneo a ledere il principio di separazione tra i profili tecnici e quelli economici consacrato dal codice dei contratti pubblici ed espresso tramite la separazione delle due diverse offerte, e quindi non era in grado di condizionare il seggio di gara nel prosieguto della successiva valutazione;

considerato che il secondo motivo dell’appello principale, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione del punto E.1.3. della lettera di invito, eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile, in relazione alla mancata esclusione di E. consorzio stabile per l’omessa allegazione agli atti del cronoprogramma previsto, appare infondato in quanto, seppur dando atto della precisazione contenuta nell’atto di appello, per cui la censura era volta nei confronti della mancata redazione del cronoprogramma come parte della relazione tecnica, rileva la Sezione, concordemente con il giudice di prime cure, che il detto cronoprogramma risulta correttamente inserito nell’offerta tecnica, come da richiesta della lettera d’invito, per cui la ricostruzione proposta dall’appellante, in assenza di alcuna indicazione su quale risultato lesivo possa derivare dalla diversa articolazione fisica di tale documento (elaborato autonomo o parte della relazione tecnica), appare del tutto formalistica ed irrilevante;

considerato che il terzo motivo dell’appello principale, con il quale si lamenta violazione dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999 nonché violazione del punto F della lettera di invito, in relazione alla mancata considerazione della non congruità di taluni prezzi offerti dall’aggiudicataria, appare infondato in quanto:

dallo svolgimento della procedura di gara, non sono emerse i presupposti per l’applicazione dei meccanismi di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, sia in rapporto alla previsione di cui all’art. 86, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sia in rapporto alla previsione di cui al comma successivo, rimessa alla valutazione discrezionale della stessa stazione appaltante;

l’esito di tale approccio appare del tutto adeguato alla tipologia di appalto, atteso che, come già notato in prime cure in merito all’affermata sottostima del costo della movimentazione del materiale da scavo con nastro trasportatore, si verte in un contratto "a corpo", per cui tale vicenda appare ininfluente;

la domanda di ulteriori strumenti per la verifica dell’offerta o sul suo contenuto reale, come postulato in ricorso d’appello, si trasforma nell’introduzione surrettizia di poteri aggiuntivi in capo alla stazione appaltante che, in assenza di previsione normativa, vanno visti con particolare sospetto in quanto confliggenti con altri principi (quali quello di semplificazione procedimentale e di massima apertura alla partecipazione), che hanno trovato il loro bilanciamento nella disciplina codicistica tramite la tendenziale tassatività delle modalità di controllo ivi previste;

considerato che il riscontro dell’infondatezza dell’appello principale consente di non esaminare l’appello incidentale, che va quindi dichiarato improcedibile;

considerato che la disciplina delle spese va disposta secondo la regola generale, per cui queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello principale proposto nel ricorso n. 6231 del 2011;

2. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto nel ricorso n. 6231 del 2011;

3. Condanna I. V. s.p.a. a rifondere ad A. s.p.a. e a E. consorzio stabile, in proprio e quale mandataria del RTI costituito con A. s.p.a. e S. s.p.a., le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in Euro. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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