Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6115 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sigg.ri P. F. e C. R. sono proprietari di un immobile in Comune di Santi Cosma e Damiano, via Ausente, confinante con un "area su cui insiste un impianto industriale gestito dalla Società M. C. e destinato alla lavorazione di M..

I predetti unitamente al loro legale di fiducia con atto del 12 gennaio 2010, con espresso ed esclusivo riferimento alla nota prot. n.37262 del 15 luglio 2008 con cui la Regione Lazio muoveva alla Società M. C. alcuni rilievi circa la non regolarità di alcune opere indicate ai punti 1), 2) e 3) della suindicata missiva, invitavano e diffidavano l’anzidetto Comune "a procedere all’adozione dei conseguenti atti amministrativi tesi al ripristino della legalità dell’azione amministrativa".

Successivamente gli interessati hanno proposto innanzi al Tar del Lazio sezione di Latina specifico ricorso volto ad ottenere la declaratoria del silenzio serbato dall’intimato Comune in ordine a quanto rappresentato e chiesto con l’atto di diffida sopra indicato e l’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.83/2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, secondo le statuizioni assunte dal detto giudice, i fatti oggetto di causa erano stati già definiti con un precedente sentenza (la n.245/2006).

I sigg.ri P. – C., ritenendolo errato ed ingiusto, hanno impugnato tale decisum, affidando all’appello i seguenti motivi:

1) Difetto di motivazione e manifesta illogicità della sentenza;

2) violazione di legge – eccesso di potere – illogicità e contraddittorietà manifesta – error in iudicando.

Si è costituito in giudizio il Comune di Santi Cosma e Damiano che ha, in via preliminare, eccepito la inammissibilità- improcedibilità del proposto gravame sotto vari profili (per violazione del principio del ne bis in idem, per violazione e falsa applicazione della legge n.241/90 e per carenza di interesse), contestando nel merito la fondatezza dell’impugnativa.

Anche la Regione Lazio si è costituita per resistere all’appello.

Tanto premesso, l’interposta impugnativa della sentenza del Tar Latina dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso proposto avverso il preteso silenzio formatosi sull’atto di diffida del 12 dicembre 2010 va respinta, dovendosi confermare la decisione di rito assunta dal giudice di primo grado, ancorchè però per le diverse ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.

In primo luogo va precisato il thema decidendum qui in discussione, dovendosi rilevare come nella specie la pretesa avanzata con la controversia de qua si collochi nell’alveo dell’azione giurisdizionale di cui all’at.21 bis della legge n.1034/1971, volta, in particolare a far dichiarare la illegittimità del silenzio inteso come inadempimento e/o inerzia del Comune ad assumere determinazioni in ordine a quanto rappresentato e chiesto con la presentata diffida.

Ciò detto, con la nota del 15 luglio 2008 in relazione al cui contenuto gli interessati hanno in sostanza contestato al Comune un comportamento omissivo, la Regione Lazio richiamava l’attenzione del suindicato Ente locale sulla necessità di risolvere relativamente all’impianto di lavorazione M. C.- Storace tre specifiche "tematiche" e cioè:

il mancato controllo sull’innalzamento artificiale della quota di campagna di tutto l’impianto;

il mancato controllo sul’ampliamento di mq. 40 circa dei locali adibiti ad uffici;

la mancata emissione del provvedimento repressivo del carro ponte abusivo.

Ora a ben vedere i rilievi e le contestazioni mosse dalla Regione riguardano circostanze che seppur attinenti all’impianto de quo sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle che sono state oggetto dell’impugnativa a suo tempo pure proposta dai sigg.ri P. – C., come definita con la sentenza dello stesso Tar Latina n.245/06, lì dove in quella sede si controverteva essenzialmente della legittimità o meno di lavori di recinzione e realizzazione di una barriera fonoassorbente, mentre qui vengono in rilievo altre opere, esattamente quelle riguardanti l’innalzamento della quota, l’ampliamento dei locali adibiti ad ufficio e la realizzazione di un carro ponte

Questo sta a significare che, contrariamente a quanto osservato dal Tar l’istanza – diffida di cui al ricorso introduttivo della presente controversia non è meramente reiterativa di quanto in precedenza, già fatto valere dagli interessati (come definita con la sentenza n.245/06) nondimeno la susseguente pretesa azionata ex art.21 bis citato non ha motivo di validamente incardinarsi.

Invero, relativamente alla procedure edilizie riguardanti le questioni sollevate dalla Regione con la nota del 15 luglio 2008, il Comune di Santi Cosma e Damiano, come rilevasi dalla lettura della documentazione depositata in giudizio, ha avuto modo di interloquire con la Regione Lazio, fornendo la relativa documentazione ed esternando peraltro all’Amministrazione regionale la propria volontà di non adottare provvedimenti di autotutela, non sussistendone, a suo avviso i relativi presupposti (vedi la fondamentale nota del 22 agosto 2008, a firma del Funzionario Responsabile).

Sempre al riguardo, la Regione Lazio, poi, ha insistito nella necessità di acclarare la regolarità o meno delle opere in contestazione (vedi nota del 9 aprile 2009) e il Comune dal canto suo, sempre in ordine alla verifica di legittimità delle stesse ha interloquito inoltrando relativa documentazione.

Infine, va pure segnalato la corrispondenza intercorsa tra i due Enti circa le misure da adottarsi in materia di inquinamento acustico e di risanamento del territorio,problematica pure interessante l’impianto de quo, in relazione ai disagi pure a suo tempo lamentati dagli istanti.

Orbene, gli atti e la documentazione sopra citata stanno ad evidenziare che non vi è stato in ordine a quanto in concreto lamentato dagli appellanti alcun comportamento omissivo da parte del Comune che, in ogni caso, al di là della fondatezza o meno di quanto fatto presente nelle note assunte dallo stesso Ente, ha comunque avuto modo di rispondere sulle questioni sollevate dalla Regione e sulle quali gli interessati rivendicano di avere diritto ad un risposta da parte del Comune stesso.

E allora, se la finalità del ricorso introduttivo della controversia da qua era (ed è) quella di ottenere la declaratoria di un silenzio illegittimamente tenuto dal Comune sull’input della Regione ad assumere procedimenti edilizi repressivi, nella specie le condizioni di una siffatta azione giurisdizionale non sussistono proprio perché a carico dell’intimato Ente locale un silenzio- inadempimento è nella specie inconfigurabile, risultando, in sostanza soddisfatta la posizione giuridica fatta valere dagli interessati, lì dove appunto il Comune, come sopra fatto notare, ha adottato sui punti in contestazione esplicite determinazioni.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, l’appello deve considerarsi infondato e va pertanto respinto, con conferma della sentenza di inammissibilità, sotto altro profilo, emessa dal giudice di primo grado.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, in considerazione della specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *