Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 18-10-2011, n. 37690Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata, in data 30 dicembre 2010, con la quale è stato rigettata l’impugnazione avverso decreto di sequestro probatorio e di perquisizione emesso dalla Procura della repubblica di Camerino in data 6 novembre 2010,ed avente ad oggetto floppy disk, computers e documentazione cartacea.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

a) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 247 c.p.p.. Manifesta illogicità della motivazione. Nullità assoluta del provvedimento di sequestro.

Il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione nel provvedimento impugnato, ovvero la presenza di una motivazione apparente in relazione alla carenza di descrizione del fatto contestato e alla mancata indicazione delle ipotesi di reato. La circostanza avrebbe reso illegittima la perquisizione e il conseguente provvedimento di sequestro della indistinta documentazione informatica e cartacea, anche per l’assenza nel fatto contestato della quantificazione delle somme asseritamente percepite in maniera indebita dalla CE tramite la regione Marche attraverso i D., di cui avrebbe contraffatto la firma sui documenti presentati.

B) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 247 c.p.p.. Insussistenza del fumus commissi delicti. Vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato ipotizzato, e alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie delle indagini.

C) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. Vizio di motivazione in relazione all’assenza del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato contestato.

Il ricorrente lamenta l’assenza di ogni riferimento nel decreto impugnato alle finalità perseguite mediante l’apposizione del vincolo reale in relazione all’accertamento dei fatti e alle ipotesi contestate e all’omessa motivazione del TDR della necessità del mantenimento del sequestro probatorio sul materiale informatico e la documentazione cartacea acquisita. d) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p.. Mancata convalida del P.M. del sequestro operato dalla p.G.. Vizio di motivazione.

Il ricorrente censura la ritenuta assenza di qualificazione del sequestro come atto operato ad iniziativa della P.G., come affermato dal tribunale che lo ha ritenuto atto eseguito su disposizione del P.M..

E) Violazione di legge. Infondatezza della notizia di reato.

Il ricorrente censura l’assenza di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

F) violazione di legge ex art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 321 c.p.p..

Il ricorrente deduce l’assenza di motivazione del Tribunale del riesame e la conseguente nullità del provvedimento impugnato.

Il ricorso è infondato.

E’ pacifico che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in tema di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (Cass., sez. Un. 26 giugno 2008, n. 25932);

Il ricorrente lamenta l’applicazione del principio secondo cui nel provvedimento di sequestro è sufficiente che il pubblico ministero indichi il solo titolo del reato per il quale si procede escludendo la necessità di una descrizione sintetica del fatto. Tuttavia nell’ipotesi in esame, l’ordinanza del Tribunale specifica chiaramente la condotta contestata, ricavandola dal decreto del P.M.;

lo stesso provvedimento è stato motivato con la necessità di procedere ad accertamenti tecnici sulle apparecchiature, per verificarne il contenuto e l’estrazione di dati utili alle indagini.

Tale circostanza rende evidente il contenuto della contestazione se rapportata anche al dato nominalistico dell’ipotesi di reato di truffa ai danni dell’Ente pubblico.

Il ragionamento sull’assenza del dato formale è dunque erroneo, dovendosi ritenere al contrario la validità del provvedimento e la sussistenza delle ragioni in ordine alla legittimità dell’apposizione del vincolo sui beni sequestrati.

Non può dunque ritenersi insufficiente il richiamo alle norme penali violate, esistendo un richiamo, ben più che embrionale o sommario,che sarebbe comunque già sufficiente, degli elementi di fatto che permettono di individuare in concreto la condotta, di cui valutare, sotto il profilo del fumus del provvedimento impugnato, la riconducibilità alla fattispecie criminosa ipotizzata (nel caso di specie l’illustrazione della materialità del contestato delitto di truffa).

Le considerazioni svolte appaiono dunque esenti da censure logico – giuridiche con riferimento all’impossibilità di rinvenire nel corpo del provvedimento, al di là della collocazione formale nell’epigrafe dello stesso, la materialità della condotta, in cui si sarebbe concretizzata la ipotesi di truffa contestata. Nella motivazione posta a base dell’acquisizione dei beni sottoposti a sequestro è chiaramente espressa la necessità di recuperare gli eventuali dati necessari, tramite l’espletamento di un accertamento tecnico sulle apparecchiature. Appare evidente dunque che, il reato formale di truffa ai danni della CE tramite la Regione Marche, ricavabile dall’indicazione numerica degli articoli del codice contestati, trova, come detto, concreta specificazione nella indicazione della ratio giustificatrice del provvedimento adottato e della conseguente espressa necessità di verificare la concreta sussistenza di meccanismi truffaldini che avrebbero danneggiato gli interessi finanziari degli Enti interessati. Oggettivamente, dunque, gli elementi presenti nel provvedimento di sequestro consentono non solo di verificare l’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ed la qualificazione dell’oggetto come corpus delieti, ma anche la sussistenza o meno, attraverso la dichiarata necessità di espletamento dell’accertamento tecnico, della relazione di immediatezza tra l’oggetto e l’illecito penale per il quale si procede (v. Cass. Sez. 2, 22 marzo 2007, n. 16639, C.E.D. cass., n. 236659). D’altra parte poichè il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente qualificabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all’esistenza e alla configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla fase di merito, deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come corpi del reato o cose pertinenti al reato (Cass., sez. 5, 8 febbraio 1999, n. 703, C.E.D. cass., n. 212778), come è avvenuto nel caso in esame;

Le ragioni sopra indicate evidenziano infine come la P.G. sia rimasta correttamente nei limiti fissati nel provvedimento del P.M., con la conseguenza che non può ipotizzarsi un travalicamento del compito demandato dal P.M. alla Polizia giudiziaria nell’esecuzione del sequestro, considerando altresì che la documentazione cartacea è stata offerta agli agenti operanti spontaneamente dallo stesso indagato; anche sotto questo profilo la necessità dell’invocata convalida del p.m. relativamente alle operazioni poste in essere dalla P.G. appare infondata.

Il ricorso pertanto deve ritenersi infondato e quindi deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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