Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR della Calabria il dott. G. G. ha impugnato il provvedimento, comunicato con atto 9/8/2010, della Commissione Esami per l’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con cui gli è stato significato il non superamento delle prove scritte degli esami di avvocato sessione 2009, sostenute nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2009. Il ricorso era altresì proposto avverso il verbale 12 giugno 2010 di correzione degli elaborati scritti della 5^ Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania, unitamente alla indicazione del punteggio assegnato (analitico e complessivo) dalla stessa Sottocommissione.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto, argomentando in sintesi (sulle corrispondenti censure proposte) che:

– la commissione esaminatrice, avendo specificamente indicato nella motivazione dell’atto di esclusione gli elaborati ritenuti copiati, ha assolto l’onere motivazionale del giudizio negativo, a differenza del ricorrente, sul quale incombeva l’onere (non assolto), in ossequio al principio di ripartizione dell’onere della prova, di dimostrare, almeno tramite l’allegazione di un principio di prova, l’erroneità del giudizio di fatto che ha comportato l’annullamento della prova scritta;

– quanto alla sostenuta esiguità del tempo di correzione, si tratta di elementi normalmente insindacabili, salvo palesi illogicità, dato che un tempo medio di correzione "basso" può ben essere giustificato dal fatto che la correzione di una parte – anche notevole – degli elaborati esaminati nel corso della seduta non ponga particolari problematiche.

Il dott. G. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive..

Con ordinanza (n. 404/2011) la Sezione ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante.

Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia sottoposta alla Sezione con il ricorso all’esame verte sulla legittimità della esclusione dell’appellante dagli esami da avvocato (sessione 2009) conseguente ad annullamento della prova scritta, motivato con l’ampia copiatura da altri elaborati. L’appello è infondato.

1.- Riproducendo in questa sede il motivo dedotto in prime cure, parte ricorrente sostiene l’errore del TAR nel confermare l’ampia copiatura, accertamento che si ritiene contrastare rilevando che i candidati autori degli altri elaborati si trovavano in edifici diversi. La censura non è accoglibile. La circostanza invocata, che erroneamente si ritiene assorbente, non è infatti sufficiente a smentire quanto accertato dalla Commissione sulla base di un raffronto tra gli elaborati, poiché l’operazione di copiatura può avvenire con altri mezzi di comunicazione che la vigilanza del concorso non è stata in grado di escludere.

Del tutto estranea al caso in esame è poi la doglianza (formulata nel prosieguo delle censure in esame) che si richiama alla giurisprudenza sulla insufficienza della copiatura da manuale a determinare l’annullamento della prova; la copiatura è stata infatti contestata con riferimento non a testi giuridici ma ad elaborati di altri concorrenti e non può quindi beneficiare dell’orientamento invocato, che si fonda sulla diversa ipotesi di copiatura da testi ammessi in consultazione durante la prova.

2.- Si duole inoltre il dott. G. che il TAR abbia rigettato anche la censura che evidenziava l’esiguità del tempo di correzione, con riguardo alla quale il primo giudice ha ricordato che tale elemento è sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo, sulla scorta di ampia giurisprudenza espréssasi sul punto; il motivo è da respingere, precisando, sul piano logico, che l’ampia copiatura tra elaborati, soprattutto quando assume carattere seriale, non sembra richiedere tempi di accertamento particolarmente ampi. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione resa dal TAR merita di essere condivisa.

I profili sopra trattati esauriscono la problematica sollevata dall’appello, che deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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