Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, M.F., quale erede di M.P., proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica, instaurato dal proprio genitore dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giur. Campania nel luglio 1991, definito in primo grado con sentenza depositata nel novembre 2006. La Corte d’appello, ritenuta applicabile nella specie la prescrizione decennale, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per il residuo periodo di due anni e cinque mesi di durata irragionevole la somma di Euro 2.416,66 oltre interessi.

Avverso tale decreto, depositato il 3 dicembre 2008, M. F. ha riproposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 15 dicembre 2009, formulando un motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata. Esaminando il motivo della impugnazione, con il quale si denunzia violazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 4), deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile nella specie (trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2008, quindi nella vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione del motivo di ricorso non espone alcuna sintesi contenente gli elementi sopra indicati. L’inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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