Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 18-10-2011, n. 37516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 30 novembre 2010, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato il decreto del GIP dello stesso Tribunale del 2 novembre 2010, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’odierno ricorrente, in relazione al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che si sarebbe svolto nell’immobile stesso.

2. – Avverso tale decisione, il destinatario del sequestro ha proposto ricorso in cassazione, prospettando, quale unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 321 c.p.p., per difetto dei presupposti legittimanti l’adozione del sequestro.

Il ricorrente rileva, in particolare, l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato: quanto al fumus commissi delicti, perchè le circostanze dello svolgimento nell’immobile dell’attività di prostituzione, del pagamento del canone di locazione in contanti e della formazione "di un falso certificato di cessione del fabbricato", accertate dai carabinieri, non sarebbero elementi sufficienti; quanto al periculum in mora, perchè non vi sarebbe idonea motivazione circa la concretezza e attualità dello stesso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sotto l’apparenza della violazione di legge, il ricorrente denuncia, in sostanza, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti del sequestro.

Deve rilevarsi che, quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso sussiste, sulla base di circostanze direttamente accertate dai carabinieri e, sostanzialmente, non contestate dallo stesso ricorrente:

a) lo svolgimento nell’immobile dell’attività di prostituzione;

b) il pagamento del canone di locazione in contanti, ritirato personalmente dal proprietario senza il rilascio di alcuna ricevuta;

c) la formazione, attraverso l’interposizione del coindagato U., di un falso contratto di locazione dal quale l’immobile risultava locato ad un soggetto fittizio, tale M..

Quanto al periculum in mora, consistente nell’esigenza di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato, l’ordinanza impugnata ne inferisce la sussistenza dalla circostanza che l’appartamento sequestrato era ormai da diversi mesi in modo continuativo utilizzato per la prostituzione; circostanza che configura una protratta e illecita destinazione del bene.

A fronte di una siffatta motivazione – la quale appare del tutto completa e coerente, perchè prende in considerazione analiticamente tutti i profili rilevanti del quadro probatorio emerso dalle indagini e ne fa logicamente conseguire la sussistenza dei presupposti del disposto sequestro – le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame del materiale probatorio; riesame precluso in sede di legittimità. 4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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