Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6109 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Consiglio di Stato (NRG 9596/99) la s.r.l. B. impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la sentenza (sez. II, n. 2877/2009) del T.A.R. del Veneto, recante reiezione del ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento con cui il Comune di Cortina d’Ampezzo aveva ingiunto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi in relazione a opere interrate, ritenute abusive e realizzate dalla predetta società su un suolo di sua proprietà.

Con la sentenza n. 3126/2010 questa Sezione respingeva il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo.

2.- La società B. ha tuttavia impugnato la sentenza d’appello con l’odierno ricorso per revocazione (proposto ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c.) a sostegno del quale ha dedotto in sintesi che:

– la sentenza gravata si fonda "sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità risulta invece positivamente stabilita dall’esame degli atti di causa"; più precisamente il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che il frazionamento dell’unico originario locale in quattro unità (ritenuto decisivo per il legittimo sanzionamento dell’abuso) non era chiaramente affermato dalla relazione tecnica; in contrario argomenta parte ricorrente che tale situazione risultava totalmente rappresentata dal grafico ("progetto di variante") allegato alla d.i.a 20.7.2006 sicchè esso doveva ritenersi assentito dall’amministrazione e pertanto non valutabile come abuso edilizio sanzionabile (come invece erroneamente avvenuto);

– l’errore sul fatto è stato compiuto su un punto non controverso ed è risultato decisivo ai fini della decisione di cui si richiede la revoca.

3.- Il ricorso è inammissibile.

3.1- In ordine al primo ordine di rilievi formulati, il Collegio osserva che con la contestata valutazione degli atti il giudice d’appello ha in realtà semplicemente argomentato che la relazione tecnica non affermava chiaramente il frazionamento dell’immobile, e che pertanto questo non poteva ritenersi compreso nella dia assentita. Per contro, la circostanza che il giudice non abbia raggiunto la soluzione opposta considerando l’allegata planimetria, non costituisce un’erronea negazione di un fatto incontrovertibilmente risultante, ma integra in realtà un giudizio di prevalenza della relazione tecnica sull’elaborato grafico, in quanto tale concernente principi sull’apprezzamento delle prove in giudizio, e dunque un errore di diritto e non sul fatto.

A supporto di tale convincimento va osservato che la decisione stessa afferma che il titolo abilitativo è stato deliberatamente formulato in modo "incerto ed ambiguo", sicchè la Sezione non può che ribadire che il ricorso in esame si pone del tutto al di fuori della fattispecie azionata ( art. 395 n.4 c.p.c.), poiché lo stato della documentazione prodotta dalla ricorrente è stato valutato tutt’altro che idoneo a dimostrare in maniera incontrovertibile l’autorizzazione del frazionamento per opera della d.i.a. datata 20.7.2006., richiedendo al contrario un’opera di ermeneutica documentale da parte del giudice (al fine di dirimere nel merito la controversia) assolutamente necessaria proprio nei casi di scarsa chiarezza del quadro probatorio.

3.2. – Quanto al secondo profilo sollevato dal ricorso (l’errore ha riguardato un punto non contestato), va osservato che non trattandosi di errore ma di interpretazione documentale, resta conseguentemente confermato (al contrario di quanto sostenuto) che l’esistenza o meno nel titolo del frazionamento costituiva proprio il punto decisivo della controversia, dipendendo da essa la legittimità complessiva delle opere progettate, negata dalla sentenza impugnata.

4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Cortina d’Ampezzo, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquemila (5.000), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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