Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2012, n. 5242 Farmacisti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’I marzo 2010 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 29 aprile 2008, ha dichiarato il diritto di R.F. a percepire la pensione di vecchiaia sulla base della contribuzione di 15 anni, condannando l’Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti, ENPAF, al pagamento del corrispondente trattamento. La Corte territoriale ha motivato tale decisione interpretando l’art 8, lett. a) del Regolamento ENPAF che disciplina il calcolo degli anni di contribuzione ai fini della pensione di vecchiaia, e secondo il quale, ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione, nel senso per cui il periodo pensionabile è un unico decorrente dall’iscrizione e che termina alla cessazione dal servizio, e su tale periodo va considerata la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi che si trascura, e quella superiore che vale per anno intero, ai sensi della prima parte della medesima norma. Pertanto, avendo il ricorrente un’iscrizione complessiva di 14 anni, 6 mesi e tre giorni dal 26 novembre 1970 al 29 maggio 1985, e considerandosi la frazione superiore a sei mesi per anno intero, deve riconoscersi all’interessato un periodo di iscrizione di 15 anni sufficienti per il godimento della pensione.

L’ENPAF propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza con un unico motivo articolato su due punti.

Il R. resta intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione ed errata applicazione delle norme del Regolamento di Previdenza dell’ENPAF, e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.

In particolare il ricorrente deduce che l’espressione "la frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero" contenuta nell’art. 8 del Regolamento dell’Ente, va interpretata nel senso che vanno riferite all’anno di decorrenza ed a quello finale del periodo contributivo, per cui, poichè la R. è stata iscritta il 26 novembre 1970 e cancellata il 29 maggio 1985, i periodi relativi agli anni 1970 e 1985, essendo inferiori a sei mesi, non potrebbero essere considerati anni di iscrizione ai fini considerati, per cui vanterebbe solo 14 anni di iscrizione insufficienti ad ottenere il diritto a pensione. La medesima censura viene proposta anche sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, non essendo stata considerato correttamente il Regolamento ENPAF suddetto.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi all’interpretazione del Regolamento di previdenza dell’ente ricorrente che all’art. 8 prevede che la frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

I motivi sono infondati. Osserva preliminarmente il collegio che alla fattispecie in esame è applicabile la norma transitoria di cui all’art. 8, comma 2 del Regolamento ENPAF riferita alle pensioni di vecchiaia nel periodo compreso dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 2011; il successivo comma 3 del medesimo art. 8 prevede che coloro che alla data del 31 dicembre 1991 abbiano maturato il requisito di quindici anni di contribuzione effettive in epoca successiva al 1 gennaio 1959 acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile. Il medesimo art. 8, nella sua formulazione novellata, prevede inoltre che, ai fini del diritto a pensione, si calcola per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione. Nel caso in esame il contrasto tra le parti riguarda il criterio di calcolo dell’anzianità contributiva, sostenendo l’attuale ricorrente che la frazione di anno debba essere considerata singolarmente anno per anno per verificare se sia inferiore o superiore a sei mesi, mentre la R. sostiene la correttezza dell’interpretazione data dalla Corte territoriale secondo cui la frazione di anno da considerare va riferita all’intero periodo di contribuzione. Osserva il collegio che l’interpretazione dei giudici di merito è corretta essendo coerente, non solo con la lettera della norma, ma anche ad un elementare criterio di logica ed equità, in quanto, a considerare diversamente, si perverrebbe all’illogica conclusione secondo cui sarebbe rilevante, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva, non il periodo complessivo della contribuzione, ma il mese in cui è iniziato e poi cessato il periodo stesso. Deve dunque affermarsi che correttamente la corte territoriale ha osservato il principio per cui la frazione di anno va considerata con riguardo all’anzianità contributiva complessiva e non solo all’anno di inizio o di fine del periodo di contribuzione.

Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012

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