Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 563 del 2006 deposito del 11 gennaio 2006 SEQUESTRO PEN. Sequestro, preventivo TRUFFA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dal giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, che aveva dichiarato M? S? colpevole dei reati di cui: a) L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), per avere realizzato, senza concessione edilizia, una costruzione nel piano attico di un preesistente edificio consistente in un corpo di m. 4,10 x 2,10 in muratura e copertura con pannelli isotermici, adibito a servizi igienici e un corpo di circa mq. 42 a ridosso del precedente costituito da pannelli isotermici con infissi sulle aperture e copertura con pannelli isotermici; b) L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13; c) L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14; f) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, per avere eseguito le dette opere in zona protetta ai sensi della L. n. 1497 del 1939 senza la previa autorizzazione delle autorità competenti, e lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 12.300,00 di ammenda, con l’ordine di demolizione delle opere abusive e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, mentre aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 674 cod. pen. ed alla L. 2 febbraio 1974, n. 64.

L’imputato propone ricorso per Cassazione deducendo inosservanza e violazione di legge. Lamenta che il 22 marzo 2004 aveva presentato al comune domanda di condono per le opere abusive in questione ed aveva versato la prima rata relativa alla oblazione ed agli oneri accessori. Aveva quindi depositato la relativa documentazione alla corte d’appello ed alla udienza dell’08/11/2004 il difensore aveva chiesto di produrre anche copia dei versamenti della seconda rata. La corte d’appello avrebbe quindi dovuto sospendere il processo in attesa della definizione della pratica di condono.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Alla udienza dell’8 novembre 2004, dopo diversi rinvii in applicazione delle recenti norme sul condono edilizio, la corte d’appello dette espressamente atto che non risultava presentata istanza di sanatoria edilizia e quindi rinviò il processo alla udienza del 4 aprile 2005, nella quale pronunciò la decisione. ÿ peraltro anche vero che nel fascicolo della corte d’appello si trova documentazione attestante l’avvenuta presentazione, in data 22 marzo 2004, di domanda di condono edilizio con la ricevuta del versamento della prima rata relativa alla oblazione ed agli oneri accessori.

Senonché, a parte il fatto che un eventuale errore del giudice di appello nel non sospendere il processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio non comporta nullità della sentenza ma solo il dovere di questa Corte di disporre essa stessa la sospensione, va rilevato che nella specie non è riscontrabile alcun errore della Corte d’Appello perché nessuna sospensione doveva essere disposta e nessuna sospensione può essere disposta in questa sede in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, poiché abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939, e ciò in forza del comma 27, lett. b), del citato art. 32, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di condono qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha costantemente affermato il principio che la sospensione del procedimento ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate su immobili sottoposti a vincolo (Sez. 3^, 13 novembre 2003, Lasi, m. 227.217; Sez. 3^, 9 luglio 2004, Canu, m. 229.630; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Ricci, m. 231.315). Ed invero, la sospensione del procedimento penale in attesa della definizione della domanda di sanatoria richiede in ogni caso la previa verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per la applicabilità del condono edilizio (Sez. 3^, 25 marzo 2004, Barreca, m. 229.652).

Nel caso di specie, inoltre, può per completezza rilevarsi che la domanda di condono si riferisce espressamente ad una "lavanderia con annesso w.c. in struttura precaria", mentre i giudici del merito hanno accertato che le opere abusive riguardano un ampliamento dell’attico ed hanno una struttura stabile e non precaria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Trattandosi di opera non condonabile il procedimento non avrebbe dovuto essere sospeso dalla corte d’appello ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 44. La sospensione erroneamente disposta dal giudice di appello, quindi, deve essere considerata come inesistente con le ovvie conseguenze in tema di computo dei termini prescrizionali (Sez. 3^, 13 novembre 2003, Lasi, m. 227.217). Ne consegue che nella specie non può tenersi conto delle sospensioni disposte dalla Corte d’Appello dal 26/01/2004 al 04/04/2005. Tenuto quindi conto dei periodi di sospensioni del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di primo grado dal 27/05/2002 al 14/10/2002 a causa di rinvii delle udienze a richiesta della difesa, la prescrizione si è maturata il 27/09/2004.

Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Sez. Un., 22 marzo 2005, Bracale, m. 231.164).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *