Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6102 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 8151 del 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze propone appello avverso due differenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rispettivamente la n. 2022 del 26 ottobre 2005 e la n. 331 del 9 marzo 2006, entrambe emesse nell’ambito dell’esecuzione del giudicato alla sentenza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 942 del 23 dicembre 1995, con cui veniva dapprima disposto che il commissario ad acta nominato provvedesse alla liquidazione di quanto spettante al ricorrente sulla base della documentazione comprovante le sue presenze in servizio, depositata in giudizio l’11 ottobre 2005, e poi prorogati i termini concessi per l’adempimento di ulteriori 120 giorni.

Nel giudizio di appello, l’amministrazione contestava la correttezza dell’azione del T.A.R. evidenziando le decisioni in merito alla sufficienza della documentazione acquisita dal commissario ad acta e sui poteri istruttori a questi attribuiti in merito alla ricostruzione dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Nel giudizio di appello, si è costituito il controinteressato, A. S., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 17 ottobre 2006, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 5448/2006.

All’udienza in camera di consiglio del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello è inammissibile.

2. – Come era già stato puntualmente notato in sede di delibazione della domanda cautelare, l’appello proposto appare non meritevole di considerazione sotto un duplice profilo: quello preliminare di rito, per essere contestualmente rivolto avverso due diversi pronunciamenti del giudice di prime cure; e quello sostanziale di merito, essendo diretto ad incidere contro sentenze avente una natura fondamentalmente ordinatoria, in tema di regolazione della fase di ottemperanza ad un precedente giudicato.

Ritiene la Sezione di dover dare preliminare rilievo al primo degli aspetti, decidendo la vicenda con una pronuncia di inammissibilità.

Infatti, è del tutto pacifico in giurisprudenza come non sia valutabile processualmente l’appello, cumulativamente prodotto avverso più sentenze, in quanto è solo al giudice amministrativo di secondo grado che spetta il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione sia dell’economicità e della speditezza dei giudizi, come pure per prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati. Ne deriva che l’iniziativa dell’appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze si scontra con l’attribuzione positiva di tale potere al giudice, al quale verrebbe così sottratto il governo dei giudizi, venendo a porre le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3232).

3. – Incidentalmente, e sempre in tema di vicende processuali anomale, va notato come agli atti risulti una memoria, proposta dalla parte appellata e depositata in data 17 ottobre 2011, con la quale viene richiesto a questa Sezione di dare atto della mancata esecuzione del giudicato e di adottare i relativi provvedimenti consequenziali.

Si tratta di una mera memoria, contenente una domanda può essere introdotta solo tramite una nuova e diversa azione, e che certamente non può trovare spazio all’interno di un giudizio di appello proposto dalla controparte. Per tali ragioni, non trattandosi di una domanda ritualmente proposta né di un’azione qui ammissibile, la Sezione dà unicamente atto della presenza di tale memoria tra i documenti, senza che a tale accertamento in fatto possa seguire alcuna pronuncia.

4. – L’appello va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l’appello n. 8151 del 2006;

2. Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere a A. S. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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