Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Motivi della decisione
Con sentenza 26 aprile 2005, il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto Cesaro Francesco responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 (perché, quale titolare di una attività di autocarrozzeria, era sprovvisto della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, con censure non manifestamente infondate, che il Collegio non ritiene esaminare dal momento che il reato è estinto per prescrizione.
La contravvenzione prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 1 ha natura mista perché implica una condotta commissiva, esercizio di una attività produttiva, ed una condotta omissiva rappresentata dalla mancata presentazione della domanda di autorizzazione. Pertanto, la permanenza del reato dura fino a quando il soggetto, volontariamente o coattivamente, non desista dalla attività oppure, se tale evento non si realizza, fino a quando compia l’azione doverosa, cioè, presenti la domanda di autorizzazione (Cass. Sezione 3 sentenza 44249/2004).
La circostanza che la permanenza cessi con l’ottemperanza dell’obbligo previsto dalla legge emerge dal chiaro testo normativo che punisce colui che, esercitando un impianto esistente, non presenta nel termine prescritto la "domanda di autorizzazione"; la conclusione è in sintonia con il bene tutelato dalla norma che consiste nello interesse della Pubblica Amministrazione ad esercitare un monitoraggio ecologico ed un preventivo controllo contro i possibili inquinamenti.
Ora, poiché dagli atti processuali emerge che la domanda di autorizzazione è stata inoltrata in data 30 marzo 2001, si deve rilevare che si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anni quattro e mezzo tenuto conto dell’interruzione). Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza in esame perché il reato è estinto per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
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