Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 18-10-2011, n. 37706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 26 maggio 2010 il Tribunale di Livorno, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da F.S. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 29 aprile 2010, avente ad oggetto l’immobile di proprietà della stessa, sito in (OMISSIS), con riferimento ai concorrenti reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 5 e 5-bis.

1.2. Il Tribunale argomentava la decisione rilevando che:

– dagli atti di indagine, costituiti dalla relazione di sopralluogo nell’immobile del responsabile dell’Ufficio Igiene Asl di Cecina, dai verbali di sommarie informazioni dei cittadini extracomunitari e dalla documentazione relativa ai contratti di locazione, era risultato che nei due appartamenti, posti a piano terra e al primo piano dell’indicato immobile, dimoravano numerosi cittadini extracomunitari, dieci-undici al piano terra e dieci al primo piano, per la maggior parte privi del permesso di soggiorno;

– i due appartamenti, che erano stati locati a S.B.M. e N.A., connazionali dei cittadini extracomunitari, per un canone mensile di euro quattrocento, erano per le loro condizioni inidonei all’abitazione e presentavano un numero di posti letto superiore a quello per il quale era stata concessa l’abitabilità;

– ciascuno degli extracomunitari, pur essendo a conoscenza del diverso minore canone mensile, pagava un corrispettivo per l’alloggio di euro cento/novanta, in contanti, alla proprietaria, che si recava presso l’abitazione per il ritiro delle somme da parte dei titolari dei contratti di locazione.

1.3. Secondo il Tribunale erano sussistenti il fumus del reato ipotizzato, per la congruità degli elementi rappresentati, e le esigenze cautelari, essendo il disposto sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, prevista per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5-bis, e alla necessità di evitare la reiterazione dei reati con la libera disponibilità dell’alloggio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del suo difensore, F.S., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 15 e 81 cod. pen. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 5 e 5-bis, per essere stato ritenuto che il medesimo comportamento, ontologicamente unitario, poteva integrare, contemporaneamente, la violazione di entrambe le indicate disposizioni di legge.

Secondo la ricorrente, la presenza in entrambe le norme della clausola di sussidiarietà comporta l’applicazione della norma che punisce il reato più grave, e nella specie il solo delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui al comma 5, punito con pena massima più elevata, con conseguente esclusione del fumus del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5- bis, e della confisca, giustificata solo da tale ultima disposizione.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, la fattispecie di più recente introduzione, di cui al D.Lgs. n. 286, art. 12, comma 5-bis, non ha concreto ed effettivo spazio di applicazione perchè, escluse ipotesi veramente residuali, la condotta dalla stessa incriminata integra sempre e comunque anche quella di cui al quinto comma, rimanendo dallo stesso assorbita.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 cod. pen. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5- bis, per essersi ritenuta applicabile detta disposizione ai contratti di locazione conclusi in data anteriore alla sua entrata in vigore, risalente nella più recente e attuale versione al luglio 2009, per la "concreta e perdurante messa a dimora negli immobili de quibus dei cittadini extracomunitari irregolari".

Secondo il ricorrente, l’indicata norma distingue, in modo chiaro e netto, la condotta del dare alloggio al cittadino extracomunitario da quella consistente nel concedere allo stesso un immobile in locazione, integrando la prima il fatto di dare ospitalità senza cedere l’immobile e la seconda la cessione dell’immobile, che può avvenire con contratto di locazione o in altra forma onerosa.

Nella specie, la condotta è consistita nella conclusione del contratto di locazione e, quindi, il reato istantaneo si è integrato in tale momento, irrilevante essendo l’eventuale successiva perdita del titolo di soggiorno durante la vita del contratto e il lasciare permanere nell’immobile uno straniero privo del permesso di soggiorno.

Nè la ricorrente poteva evitare il rinnovo del contratto alla scadenza non ricorrendo le causali previste dalla legge.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Secondo la prospettazione difensiva, la condotta contestata alla ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e quella contestata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5-bis, integrano una condotta ontologicamente unitaria, con conseguente applicabilità, in presenza della clausola di sussidiarietà in entrambe le norme, della sola previsione normativa del predetto comma 5, che, nel prevedere il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina e una pena più grave di quella prevista dal successivo comma 5-bis, deve trovare applicazione esclusiva tanto da togliere spazio applicativo alla detta ultima norma.

La rilevanza della questione è posta in relazione al fondamento del disposto sequestro per essere stato ravvisato da parte del Tribunale il fumus commissi delicti in relazione all’indicato art. 12, comma 5- bis.

1.2. La questione nei termini prospettati è destituita di fondatezza.

Nella specie, non solo è coerente con l’esatta interpretazione delle norme applicate il rilievo del Tribunale in merito alla diversa ratio delle due norme e al diverso bene giuridico dalle stesse tutelato, ma risponde ai principi di diritto conformi al costante orientamento di questa Corte, qui riaffermato, l’affermazione del Tribunale che l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti, in tema di riesame del sequestro, attiene alla verifica della congruità degli elementi rappresentati all’inquadramento dell’ipotesi considerata in quella tipica, e quindi della sussumibilità del fatto attribuito a un determinato soggetto in una determinata ipotesi di reato (tra le altre, Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840).

Tale verifica – che non richiede l’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai delitti contestati, alla cui successiva condanna è inderogabilmente legata la confisca obbligatoria cui il sequestro stesso è strumentale – è stata condotta dal Tribunale, che ha valutato gli elementi fattuali come rappresentati, ritenendone l’idoneità a convergere sulla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, con argomentazione giuridicamente e logicamente corretta, e, quindi, non sindacabile in questa sede.

2. Infondato è anche il secondo motivo, che attiene alla dedotta inapplicabilità della disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5-bis, introdotta nella sua ultima versione con L. 15 luglio 2009, n. 94, successiva alla stipulazione dei contratti di locazione.

Nell’argomentale tale censura la ricorrente è partita dalla distinzione, che ha ritenuto emergere dal testo normativo, tra la condotta di dare ospitalità, anche con fine di lucro, senza la cessione dell’immobile, e la condotta consistente nella cessione dell’immobile agli stranieri irregolari in base a contratto di locazione o altra forma onerosa (comodato modale, cessione di immobile a lavoratori, o altro), e ha rappresentato che, nella specie, si è realizzata la seconda ipotesi per essere intervenuta la cessione in locazione di due diversi appartamenti con due distinti contratti, pervenendo alla conclusione che, consistendo la condotta nella conclusione di un contratto di locazione o nella sua consapevole rinnovazione il reato è istantaneo, è fatto penalmente irrilevante la perdita eventuale del titolo di soggiorno del conduttore durante la vita del contratto, e non può costituire reato il lasciare permanere nell’immobile "lo straniero che non abbia più il permesso in virtù del contratto di locazione di soggiorno".

L’infondatezza di tale iter argomentativo emerge univoca dal rilievo che, come correttamente rilevato dal Tribunale, al di là della data della formale stipula dei contratti di locazione, si deve avere riguardo alla "messa a dimora negli immobili de quibus dei cittadini extracomunitari irregolari", e dall’analisi, che ne conferma la fondatezza, delle risultanze degli atti allegati dalla ricorrente al suo ricorso a sostegno della sua linea difensiva, in merito alla stipula dei contratti di locazione con due cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno, e delle premesse in fatto, non contestate, del provvedimento impugnato, in merito agli esiti del sopralluogo nell’immobile, delle sommarie informazioni rese dai cittadini extracomunitari e della documentazione relativa ai contratti di locazione.

3. Il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, deve essere pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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